Art. 306 · Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni commerciali

Art. 306

Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni commerciali

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni commerciali 1.   Un ente applica il trattamento seguente alle sue esposizioni commerciali con CCP: a) applica un fattore di ponderazione del rischio del 2 % ai valori di tutte le sue esposizioni da negoziazione con QCCP; b) applica il fattore di ponderazione del rischio utilizzato per il metodo standardizzato al rischio di credito, secondo quanto previsto all', paragrafo 2, lettera b), a tutte le sue esposizioni commerciali con CCP non qualificate; c) quando un ente opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP e i termini dell'operazione relativa a CCP stipulano che l'ente non è obbligato a rimborsare il cliente per le perdite subite a causa di variazioni del valore di tale operazione qualora la CCP faccia fallimento, il valore dell'esposizione dell'operazione con la CCP corrispondente a tale operazione relativa a CCP è pari a zero. 2.   In deroga al paragrafo 1, quando le attività fornite come garanzia reale ad una CCP o ad un partecipante diretto non sono aggredibili in caso di procedura concorsuale, qualora la CCP, il partecipante diretto o uno o più altri clienti del partecipante diretto diventino insolventi, l'ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero alle esposizioni al rischio di controparte per tali attività. 3.   L'ente calcola i valori delle sue esposizioni da negoziazione con una CCP conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo, a seconda del caso. 4.   L'ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le sue esposizioni da negoziazione con CCP ai fini dell', paragrafo 3, come la somma dei valori dell'esposizione delle sue esposizioni da negoziazione con CCP, calcolati comformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, moltiplicati per il fattore di ponderazione del rischio determinato in virtù del paragrafo 1 del presente articolo.
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