Art. 305 · Trattamento delle esposizioni dei clienti

Art. 305

Trattamento delle esposizioni dei clienti

In vigore dal 26 giu 2013
Trattamento delle esposizioni dei clienti 1.   Se l'ente è un cliente, calcola i requisiti in materia di fondi propri per le sue operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo e al titolo VI della parte tre, a seconda dei casi. 2.   Fatto salvo il metodo di cui al paragrafo 1, se l'ente è un cliente può calcolare i requisiti in materia di fondi propri per le sue esposizioni commerciali per operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente all' purché tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte: a) le posizioni e le attività di tale ente relative a dette operazioni sono distinte e separate, a livello sia di partecipante diretto sia di CCP, dalle posizioni e attività sia del partecipante diretto che degli altri clienti di tale partecipante diretto e in conseguenza di tale distinzione e separazione le suddette posizioni e attività non sono aggredibili in caso di procedura concorsuale per default o insolvenza del partecipante diretto o di uno o più dei suoi altri clienti; b) leggi, regolamenti, norme e accordi contrattuali applicabili a o vincolanti tale ente o la CCP facilitano il trasferimento delle posizioni del cliente relative a tali contratti e operazioni e delle corrispondenti garanzie reali ad un altro partecipante diretto entro il periodo con rischio di margine applicabile in caso di default o insolvenza del partecipante diretto originario. In tali circostanze, le posizioni del cliente e le garanzie reali sono trasferite al valore di mercato salvo che il cliente chieda di chiudere la posizione al valore di mercato; c) l'ente dispone di un parere giuridico indipendente, scritto e motivato indicante che, in caso di impugnazione in giudizio, i giudici e le autorità amministrative competenti riscontrerebbero che il cliente non subirebbe alcuna perdita a motivo dell'insolvenza del suo partecipante diretto o di qualunque cliente del suo partecipante diretto in base alle leggi della giurisdizione dell'ente, del suo partecipante diretto e della CCP, alla legge che disciplina le operazioni e i contratti compensati dall'ente attraverso la CCP, alla legge che disciplina le garanzie reali e alla legge che disciplina qualunque contratto o accordo necessario per soddisfare la condizione di cui alla lettera b); d) la CCP è una QCCP. 3.   Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2, se l'ente che è un cliente non è protetto da perdite qualora sia il partecipante diretto che un altro cliente del partecipante diretto congiuntamente facciano fallimento, pur restando soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al paragrafo 2, il cliente può calcolare i requisiti in materia di fondi propri per le sue esposizioni commerciali per operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente all', purché al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo il fattore di ponderazione del rischio pari al 2 % sia sostituito con un fattore di ponderazione del rischio del 4 %. 4.   Se un ente che è un cliente ha accesso ai servizi di una CCP attraverso accordi di compensazione indiretti, in virtù dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, tale ente può applicare il trattamento di cui al paragrafo 2 o 3 solo qualora le condizioni di ciascun paragrafo sono soddisfatte ad ogni livello della catena di intermediari.
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