Art. 304
Trattamento delle esposizioni dei partecipanti diretti verso i clienti
In vigore dal 26 giu 2013
Trattamento delle esposizioni dei partecipanti diretti verso i clienti
1. L'ente che agisce come partecipante diretto e in tale qualità opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP, calcola i requisiti in materia di fondi propri per le sue operazioni relative a CCP con il cliente conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo e alla parte tre, titolo VI, a seconda dei casi.
2. Se un ente che agisce come partecipante diretto stipula un accordo contrattuale con un cliente di un altro partecipante diretto che facilita, conformemente all',paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, il trasferimento delle posizioni e delle garanzie reali di cui all', paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento per quel cliente, e detto accordo contrattuale comporta un'obbligazione potenziale per tale ente, l'ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero a detta obbligazione potenziale.
3. L'ente che opera come partecipante diretto può applicare un periodo con rischio di margine più breve al calcolo del requisito in materia di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di un cliente in conformità del metodo dei modelli interni.
4. Un ente che opera come partecipante diretto può moltiplicare la sua EAD per un coefficiente scalare al calcolo del requisito in materia di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di un cliente in conformità del metodo del valore di mercato, del metodo standardizzato o del metodo dell'esposizione originaria. I coefficienti scalari che gli enti possono applicare sono i seguenti:
a)
0,71 per un periodo con rischio di margine di cinque giorni;
b)
0,77 per un periodo con rischio di margine di sei giorni;
c)
0,84 per un periodo con rischio di margine di sette giorni;
d)
0,89 per un periodo con rischio di margine di otto giorni;
e)
0,95 per un periodo con rischio di margine di nove giorni;
f)
1 per un periodo con rischio di margine di dieci giorni o più.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i periodi con rischio di margine che gli enti posso utilizzare ai fini previsti ai paragrafi 3 e 4.
Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione l'ABE applica i principi seguenti:
a)
definisce il periodo con rischio di margine per ciascun tipo di contratto e operazione elencati all', paragrafo 1;
b)
i periodi con margine di rischio definiti in base alla lettera a) rispecchiano il periodo di chiusura dei contratti e delle operazioni di cui a detta lettera a).
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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