Art. 303 · Trattamento delle esposizioni nei confronti di CCP dei partecipanti diretti

Art. 303

Trattamento delle esposizioni nei confronti di CCP dei partecipanti diretti

In vigore dal 26 giu 2013
Trattamento delle esposizioni nei confronti di CCP dei partecipanti diretti 1.   L'ente che agisce come partecipante diretto, per fini propri o come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP, calcola i requisiti in materia di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di una CCP conformemente all', paragrafi 2 e 3. 2.   L'ente che agisce come partecipante diretto e in tale qualità opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP, calcola i requisiti in materia di fondi propri per le sue operazioni relative a CCP con il cliente conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo, a seconda dei casi. 3.   L'ente che è un cliente di un partecipante diretto calcola i requisiti in materia di fondi propri per le sue operazioni relative a CCP con il partecipante diretto conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo, a seconda dei casi. 4.   In alternativa al metodo di cui al paragrafo 3, se l'ente è un cliente può calcolare i requisiti in materia di fondi propri per le sue operazioni relative a CCP con il partecipante diretto conformemente all', paragrafo 2, purché entrambe le seguenti condizioni siano soddisfatte: a) le posizioni e le attività di tale ente relative a tali operazioni sono distinte e separate ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 648/2012, a livello sia di partecipante diretto che di CCP, dalle posizioni e attività sia del partecipante diretto che degli altri clienti di tale partecipante diretto e in conseguenza di tale separazione le suddette posizioni e attività sono protette in caso di fallimento per le situazioni di inadempimento o di insolvenza del partecipante diretto o di uno o più dei suoi altri clienti; b) leggi, regolamenti, norme e accordi contrattuali pertinenti applicabili a o vincolanti tale ente o la CCP garantiscono in caso di inadempimento o insolvenza del partecipante diretto il trasferimento delle posizioni dell'ente relative a tali contratti e operazioni e delle corrispondenti garanzie reali ad un altro partecipante diretto entro il pertinente periodo con rischio di margine. 5.   Se un ente che agisce come partecipante diretto stipula un accordo contrattuale con un cliente di un altro partecipante diretto al fine di garantire a tale cliente la portabilità delle attività e delle posizioni di cui al paragrafo 4, lettera b), tale ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero all'obbligazione potenziale che si crea in virtù di tale accordo contrattuale.
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