Art. 301
Ambito d'applicazione materiale
In vigore dal 26 giu 2013
Ambito d'applicazione materiale
1. La presente sezione si applica ai seguenti contratti e operazioni fintantoché sono in corso con una CCP:
a)
i contratti di cui all'allegato II e i derivati su crediti;
b)
le operazioni di vendita con patto di riacquisto;
c)
la concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito;
d)
le operazioni con regolamento a lungo termine;
e)
i finanziamenti con margini.
2. Gli enti possono scegliere se applicare ai contratti e alle operazioni in corso con una QCCP di cui al paragrafo 1 uno dei due seguenti trattamenti:
a)
il trattamento per le esposizioni commerciali e per le esposizioni derivanti dai contributi al fondo di garanzia di cui all', ad eccezione del trattamento, rispettivamente, di cui a tale articolo, paragrafo 1, lettera b), e all';
b)
il trattamento di cui all'.
3. Gli enti applicano il trattamento di cui all', ad eccezione del trattamento di cui a tale articolo, paragrafo 1, lettera a), e all', a seconda del caso, ai contratti e alle operazioni in corso con una CCP non qualificata elencati al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:575:oj#art-301