Art. 301 · Ambito d'applicazione materiale

Art. 301

Ambito d'applicazione materiale

In vigore dal 26 giu 2013
Ambito d'applicazione materiale 1.   La presente sezione si applica ai seguenti contratti e operazioni fintantoché sono in corso con una CCP: a) i contratti di cui all'allegato II e i derivati su crediti; b) le operazioni di vendita con patto di riacquisto; c) la concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito; d) le operazioni con regolamento a lungo termine; e) i finanziamenti con margini. 2.   Gli enti possono scegliere se applicare ai contratti e alle operazioni in corso con una QCCP di cui al paragrafo 1 uno dei due seguenti trattamenti: a) il trattamento per le esposizioni commerciali e per le esposizioni derivanti dai contributi al fondo di garanzia di cui all', ad eccezione del trattamento, rispettivamente, di cui a tale articolo, paragrafo 1, lettera b), e all'; b) il trattamento di cui all'. 3.   Gli enti applicano il trattamento di cui all', ad eccezione del trattamento di cui a tale articolo, paragrafo 1, lettera a), e all', a seconda del caso, ai contratti e alle operazioni in corso con una CCP non qualificata elencati al paragrafo 1 del presente articolo.
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