Art. 3 · Applicazione di requisiti più rigorosi da parte degli enti

Art. 3

Applicazione di requisiti più rigorosi da parte degli enti

In vigore dal 26 giu 2013
Applicazione di requisiti più rigorosi da parte degli enti Il presente regolamento non impedisce agli enti di detenere fondi propri e loro componenti in eccesso né di applicare misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento.
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