Art. 299
Elementi del portafoglio di negoziazione
In vigore dal 26 giu 2013
Elementi del portafoglio di negoziazione
1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'allegato II contiene un riferimento a strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito come indicato all'allegato I, sezione C, punto 8, della direttiva 2004/39/CE.
2. Quando calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di controparte di elementi del portafoglio di negoziazione, gli enti rispettano i seguenti principi:
a)
nel caso di derivati su crediti di tipo total return swap o credit default swap, per determinare il valore dell'esposizione creditizia potenziale futura secondo il metodo di cui alla sezione 3, il valore nominale dello strumento è moltiplicato per le seguenti percentuali:
i)
5 % se l'obbligazione di riferimento è tale che, se desse luogo ad un'esposizione diretta dell'ente, costituirebbe un elemento qualificato ai fini della parte tre, titolo IV, capo 2;
ii)
10 % se l'obbligazione di riferimento è tale che, se desse luogo ad un'esposizione diretta dell'ente, non costituirebbe un elemento qualificato ai fini della parte tre, titolo IV, capo 2.
Tuttavia, nel caso di un credit default swap, un ente la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione lunga nel sottostante può considerare pari allo 0 % la percentuale per l'esposizione creditizia potenziale futura, a meno che il credit default swap non sia soggetto a close-out in caso di insolvenza dell'entità la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione corta nel sottostante, anche qualora il sottostante non si trovi in stato di default.
Se il derivato su crediti assicura una protezione con riferimento allo nth-to-default in una serie di obbligazioni sottostanti, l'ente determina quale delle percentuali stabilite al primo comma sia applicabile con riferimento all'obbligazione con l'n-esima qualità creditizia più bassa che, se fosse un'esposizione dell'ente, costituirebbe un elemento qualificato ai fini della parte tre, titolo IV, capo 2;
b)
gli enti non utilizzano il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all' per il riconoscimento degli effetti delle garanzie reali finanziarie;
c)
nel caso delle operazioni di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito registrate nel portafoglio di negoziazione, gli enti possono riconoscere tutti gli strumenti finanziari e tutte le merci che possono essere inclusi nel portafoglio di negoziazione come garanzie reali ammissibili;
d)
per le esposizioni dovute a strumenti derivati OTC contabilizzati nel portafoglio di negoziazione, gli enti possono riconoscere le merci che possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione come garanzie reali ammissibili;
e)
ai fini del calcolo delle correzioni di volatilità, quando gli strumenti finanziari o le merci non ammissibili a norma del capo 4 sono concessi in prestito, venduti o messi a disposizione, o presi in prestito, acquistati o ricevuti a titolo di garanzia o ad altro titolo nel quadro di una simile operazione e l'ente adotta il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità, a norma del capo 4, sezione 3, gli enti trattano gli strumenti e le merci in questione allo stesso modo degli strumenti di capitale non inclusi in un indice principale quotati in una borsa valori riconosciuta;
f)
quando l'ente utilizza il metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne a norma del capo 4, sezione 3 per strumenti finanziari o merci che non sono ammissibili a norma del capo 4, esso calcola rettifiche per volatilità per ciascun singolo elemento. Quando l'ente ha ottenuto l'approvazione per utilizzare il metodo dei modelli interni definito al capo 4, può applicare tale metodo anche al portafoglio di negoziazione;
g)
in relazione al riconoscimento di accordi tipo di compensazione relativi a contratti di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito o ad altre operazioni correlate ai mercati finanziari, gli enti riconoscono la compensazione tra posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e posizioni non comprese in tale portafoglio solo se le operazioni compensate soddisfano i seguenti requisiti:
i)
tutte le operazioni sono valutate giornalmente in base ai prezzi di mercato;
ii)
tutti gli elementi presi in prestito, acquistati o ricevuti nel quadro delle operazioni possono essere riconosciuti come garanzie finanziarie ammissibili ai sensi del capo 4 senza che siano applicate le lettere da c) ad f) del presente paragrafo;
h)
se un derivato su crediti compreso nel portafoglio di negoziazione fa parte di una copertura interna e la protezione del credito è riconosciuta ai sensi del presente regolamento conformemente all', gli enti applicano uno dei seguenti metodi:
i)
lo trattano come se la posizione su tale derivato su crediti non presentasse alcun rischio di controparte;
ii)
includono coerentemente ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di controparte tutti i derivati su crediti compresi nel portafoglio di negoziazione facenti parte di coperture interne o acquistati come protezione da un'esposizione al CCR quando la protezione del credito sia riconosciuta come ammissibile a norma del capo 4.
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