Art. 298
Effetti del riconoscimento della compensazione ai fini della riduzione del rischio
In vigore dal 26 giu 2013
Effetti del riconoscimento della compensazione ai fini della riduzione del rischio
1. Agli accordi di compensazione contrattuale si applica il seguente trattamento:
a)
la compensazione ai fini delle sezioni 5 e 6 è riconosciuta secondo i metodi ivi indicati;
b)
nel caso dei contratti di novazione, si può procedere alla ponderazione dei singoli importi netti stabiliti da tali contratti anziché degli importi lordi.
In applicazione della sezione 3, gli enti possono prendere in considerazione il contratto di novazione per determinare:
i)
il costo corrente di sostituzione di cui all', paragrafo 1;
ii)
gli importi del capitale nozionale o i valori sottostanti di cui all', paragrafo 2.
Nell'applicazione della sezione 4, nel determinare l'importo nozionale di cui all', paragrafo 1, gli enti possono tenere conto del contratto di novazione ai fini del calcolo dell'importo del capitale nozionale. In tali casi, gli enti applicano le percentuali di cui alla tabella 3.
c)
Nel caso di altri accordi di compensazione, l'ente applica la sezione 3 come segue:
i)
il costo corrente di sostituzione di cui all', paragrafo 1, per i contratti inclusi in un accordo di compensazione è ottenuto tenendo conto del costo di sostituzione netto ipotetico reale derivante dall'accordo; qualora la compensazione dia luogo ad un'obbligazione netta per l'ente che calcola il costo di sostituzione netto, il costo corrente di sostituzione è quantificato a "0";
ii)
l'importo relativo alle esposizioni creditizie potenziali future di cui all', paragrafo 2, per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione è ridotto in base alla formula seguente:
dove:
PCEred
=
importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti con una data controparte inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido;
PCEgross
=
somma degli importi relativi alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti con una data controparte che sono inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido e che sono calcolati moltiplicando gli importi del capitale nozionale per le percentuali di cui alla tabella 1;
NGR
=
il rapporto netto/lordo calcolato come il quoziente del costo di sostituzione netto per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con una determinata controparte (numeratore) ed il costo di sostituzione lordo per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con tale controparte (denominatore).
2. Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura conformemente alla formula di cui al paragrafo 1, gli enti possono considerare i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione come un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti.
Nell'applicazione dell', paragrafo 1, gli enti possono considerare i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione come un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti; gli importi del capitale nozionale sono moltiplicati per le percentuali indicate alla tabella 3.
Ai fini del presente paragrafo, i contratti perfettamente congruenti sono contratti a termine su tassi di cambio o contratti analoghi nei quali il capitale nozionale è equivalente ai flussi di cassa se questi ultimi giungono a scadenza alla medesima data valuta e sono completamente nella medesima valuta.
3. Per tutti gli altri contratti inclusi in un accordo di compensazione, le percentuali da applicare possono essere ridotte come indicato nella tabella 6:
Tabella 6
Durata originaria
Contratti su tassi di interesse
Contratti su tassi di cambio
Un anno o meno
0,35 %
1,50 %
Da più di un anno a non più di due anni
0,75 %
3,75 %
Incremento per ogni anno successivo
0,75 %
2,25 %
4. Nel caso di contratti relativi ai tassi di interesse, gli enti possono scegliere, previo consenso delle autorità competenti, tra la durata originaria e la durata residua.
Storico versioni
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