Art. 295
Riconoscimento della compensazione contrattuale ai fini della riduzione del rischio
In vigore dal 26 giu 2013
Riconoscimento della compensazione contrattuale ai fini della riduzione del rischio
Gli enti possono riconoscere l'effetto di riduzione del rischio, conformemente all', solo ai seguenti tipi di accordi di compensazione contrattuale, a condizione che l'accordo di compensazione sia stato riconosciuto dalle autorità competenti conformemente all' e l'ente soddisfi i requisiti di cui all':
a)
contratti bilaterali di novazione fra un ente e la sua controparte in cui i crediti e le obbligazioni reciproche sono automaticamente riuniti in modo che la novazione fissi un unico importo netto ogni volta che si applica, in modo da creare un unico nuovo contratto che sostituisce tutti i contratti precedenti e tutte le obbligazioni tra le parti a norma di tali contratti ed è vincolante per le parti;
b)
altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente e la sua controparte;
c)
accordi contrattuali di compensazione tra prodotti differenti per enti che hanno ottenuto l'approvazione per utilizzare il metodo stabilito nella sezione 6 per le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione di detto metodo. Le autorità competenti comunicano all'ABE un elenco degli accordi contrattuali di compensazione tra prodotti differenti approvati.
La compensazione tra operazioni effettuate da entità giuridiche diverse di un gruppo non è riconosciuta ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri.
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