Art. 293 · Requisiti per il sistema di gestione dei rischi

Art. 293

Requisiti per il sistema di gestione dei rischi

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti per il sistema di gestione dei rischi 1.   L'ente soddisfa i seguenti requisiti: a) soddisfa i requisiti qualitativi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 5; b) procede a un regolare programma di test retrospettivi, che mette a confronto le misure del rischio ottenute dal modello con le misure del rischio realizzato, e variazioni ipotetiche basate su posizioni statiche con misure realizzate; c) effettua una validazione iniziale e un costante riesame periodico del suo modello di esposizione al CCR e delle misure del rischio da esso ottenute. La validazione e la revisione sono indipendenti dall'elaborazione del modello; d) l'organo di gestione e l'alta dirigenza partecipano al processo di controllo dei rischi e garantiscono che risorse adeguate siano destinate al controllo del rischio di credito e del rischio di controparte. A tale riguardo, le segnalazioni quotidiane elaborate dall'unità di controllo del rischio indipendente istituita conformemente all', paragrafo 1, lettera a), sono verificate da dirigenti che abbiano un'anzianità ed un'autorità sufficienti per imporre sia riduzioni delle posizioni assunte da singoli trader, sia riduzioni dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente; e) il modello interno di misurazione dei rischi delle esposizioni è integrato nel processo di gestione quotidiana dei rischi dell'ente; f) il sistema di misurazione dei rischi è utilizzato congiuntamente ai limiti interni in materia di attività di negoziazione ed esposizione. Sotto questo profilo, i limiti delle esposizioni sono collegati al modello di misurazione del rischio dell'ente secondo modalità coerenti nel tempo e chiaramente comprese dai trader, dal servizio crediti e dall'alta dirigenza; g) l'ente garantisce che il suo sistema di gestione dei rischi sia ben documentato. In particolare, mantiene una serie documentata di politiche, controlli e procedure interni concernenti il funzionamento del sistema di misurazione dei rischi e le modalità per assicurare che tali politiche siano rispettate; h) una verifica indipendente del sistema di misurazione dei rischi è effettuata regolarmente nel processo di audit interno dell'ente. Tale verifica include le attività sia delle unità operative sia dell'unità indipendente di controllo del rischio. La verifica del processo globale di gestione dei rischi è effettuata ad intervalli regolari (e comunque almeno una volta all'anno) e riguarda quanto meno tutti gli elementi di cui all'; i) la validazione costante dei modelli di rischio di controparte, inclusi test retrospettivi, è sottoposta a revisione periodica da dirigenti che abbiano l'autorità necessaria per decidere le misure da adottare per risolvere le inefficienze dei modelli. 2.   Le autorità competenti tengono conto della misura in cui l'ente soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1 al momento di fissare il livello di α, come stabilito all', paragrafo 4. Solo gli enti che rispettano pienamente tali requisiti sono ammissibili per l'applicazione del fattore di moltiplicazione minimo. 3.   L'ente documenta il processo di validazione iniziale e su base continuativa del suo modello di esposizione al CCR e il calcolo delle misure del rischio ottenute dai modelli a un livello di dettaglio che potrebbe permettere a terzi di ricreare, rispettivamente, l'analisi e le misure del rischio. Tale documentazione stabilisce la frequenza con cui saranno condotte le analisi dei test retrospettivi e tutte le altre validazioni in corso, come è svolta la validazione con riguardo ai flussi di dati e ai portafogli e quali sono le analisi utilizzate. 4.   L'ente definisce i criteri per valutare i propri modelli di esposizione al CCR e i modelli i cui risultati confluiscono nel calcolo dell'esposizione e mantiene una politica scritta che descrive il processo attraverso il quale saranno individuate e corrette performance inaccettabili. 5.   L'ente definisce come sono costruiti portafogli rappresentativi di controparti ai fini della validazione di un modello di esposizione al CCR e delle sue misure del rischio. 6.   La validazione dei modelli di esposizione al CCR e delle loro misure del rischio che producono le distribuzioni previste tiene conto di più di una sola statistica della distribuzione prevista.
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