Art. 292 · Integrità del processo di modellizzazione

Art. 292

Integrità del processo di modellizzazione

In vigore dal 26 giu 2013
Integrità del processo di modellizzazione 1.   L'ente garantisce l'integrità del processo di modellizzazione di cui all' adottando quanto meno le seguenti misure: a) il modello riflette le condizioni generali e le clausole specifiche dell'operazione in maniera tempestiva, completa e prudente; b) tali condizioni comprendono quanto meno gli importi nozionali dei contratti, la durata, le attività di riferimento, gli accordi di garanzia e gli accordi di compensazione; c) le condizioni generali e le clausole specifiche sono conservate in una base di dati soggetta a controlli formali periodici; d) un processo di riconoscimento degli accordi di compensazione che richiede la verifica da parte di giuristi che la compensazione effettuata in base a tali accordi sia giuridicamente vincolante; e) la verifica di cui alla lettera d) è immessa nella base di dati di cui alla lettera c) da un'unità indipendente; f) la trasmissione al modello EPE dei dati relativi alle condizioni generali e alle clausole specifiche dell'operazione è soggetta ad audit interno; g) vi sono procedure formali di verifica della corrispondenza tra il modello e i sistemi di dati fonte per verificare su base continuativa che le condizioni generali e le clausole specifiche dell'operazione siano prese in considerazione in maniera corretta, o almeno prudente, ai fini del calcolo dell'EPE. 2.   I dati correnti di mercato sono utilizzati per determinare le esposizioni correnti. L'ente può calibrare oculatamente il suo modello per il calcolo dell'EPE utilizzando dati di mercato storici o dati di mercato impliciti per stabilire i parametri dei processi stocastici sottostanti, come deriva, volatilità e correlazione. Se l'ente impiega dati storici, essi sono riferiti ad almeno tre anni. I dati sono aggiornati almeno su base trimestrale e con una frequenza maggiore se reso necessario dalle condizioni di mercato. Per calcolare l'EPE effettiva utilizzando una calibrazione di stress, un ente calibra l'EPE effettiva utilizzando i dati di tre anni comprendenti un periodo di stress sui differenziali creditizi delle sue controparti o dati di mercato relativi a tale periodo di stress. I requisiti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 sono applicati dall'ente a tale scopo. 3.   L'ente dimostra con soddisfazione dell'autorità competente, almeno trimestralmente, che il periodo di stress utilizzato per il calcolo ai sensi del presente paragrafo coincide con un periodo di aumento dei differenziali dei credit default swaps o di altri differenziali creditizi (ad esempio, prestiti o obbligazioni societarie) per una selezione rappresentativa delle sue controparti con differenziali creditizi negoziati. Nelle situazioni in cui l'ente non ha dati adeguati sui differenziali creditizi per una controparte, associa tale controparte a dati specifici sui differenziali creditizi sulla base dei tipi di regione, rating interni e attività. 4.   Il modello EPE per tutte le controparti utilizza dati, sia storici che impliciti, che includono i dati del periodo di stress del credito ed utilizza tali dati in modo coerente con il metodo utilizzato per la calibrazione del modello EPE sui dati attuali. 5.   Per valutare l'efficacia della sua calibrazione di stress per l'EEPE, un ente costituisce diversi portafogli di riferimento che sono vulnerabili ai principali fattori di rischio ai quali esso è esposto. L'esposizione a questi portafogli di riferimento è calcolata utilizzando a) una metodologia di stress, basata sui valori di mercato correnti e parametri di modello calibrati su condizioni di stress dei mercati, e b) l'esposizione durante il periodo di stress, ma applicando il metodo di cui alla presente sezione (valore di mercato alla fine del periodo di stress, volatilità e correlazioni del periodo di stress di tre anni). Le autorità competenti impongono all'ente di adeguare la calibrazione di stress se le esposizioni di tali portafogli di riferimento si discostano sostanzialmente l'una dall'altra. 6.   L'ente sottopone il modello ad un processo di validazione che è chiaramente articolato nelle sue politiche e procedure. Tale processo di validazione: a) specifica il tipo di prove richieste per assicurare l'integrità del modello e precisa le condizioni nelle quali le ipotesi su cui si basa il modello sono inadeguate e possono pertanto dare luogo ad una sottostima dell'EPE; b) include un riesame della completezza del modello. 7.   L'ente sorveglia i rischi pertinenti e dispone di procedure per l'aggiustamento della sua stima dell'EEPE quando tali rischi assumono un peso significativo. Nel conformarsi al presente paragrafo, l'ente: a) individua e gestisce le sue esposizioni al rischio specifico di correlazione sfavorevole insorgente come specificato all', paragrafo 1, lettera b) e le sue esposizioni al rischio generale di correlazione sfavorevole insorgente come specificato all', paragrafo 1, lettera a); b) per le esposizioni con un profilo di rischio crescente dopo un anno, raffronta su base regolare la stima di una misura rilevante dell'esposizione in un periodo di un anno con la stessa misura dell'esposizione nell'arco della durata dell'esposizione; c) per le esposizioni con durata residua inferiore ad un anno, raffronta su base regolare il costo di sostituzione (esposizione corrente) ed il profilo di rischio effettivamente realizzato e conserva i dati che consentono tali raffronti. 8.   L'ente dispone di procedure interne per verificare, prima di includere un'operazione in un insieme di attività soggette a compensazione, che tale operazione sia oggetto di un contratto di compensazione legalmente opponibile, che soddisfi i requisiti di cui alla sezione 7. 9.   L'ente che utilizza le garanzie reali per attenuare il proprio CCR dispone di procedure interne per verificare, prima di prendere in considerazione gli effetti di tali garanzie reali nei suoi calcoli, che esse soddisfino i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4. 10.   L'ABE sorveglia la gamma di prassi in questo ambito e emana orientamenti conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010 sull'applicazione del presente articolo.
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