Art. 290 · Prove di stress

Art. 290

Prove di stress

In vigore dal 26 giu 2013
Prove di stress 1.   L'ente dispone di un ampio programma di prove di stress per il CCR, utilizzato anche per valutare i relativi requisiti in materia di fondi propri, che soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 10. 2.   Esso individua gli eventi potenziali o i cambiamenti futuri nelle condizioni economiche atti a produrre effetti sfavorevoli sulle esposizioni dell'ente e valuta la capacità dello stesso di far fronte a tali circostanze. 3.   Le misure di stress previste dal programma sono raffrontate con i limiti in materia di rischi e considerate dall'ente come parte integrante del processo di cui all' della direttiva 2013/36/UE 4.   Il programma riflette pienamente le negoziazioni e le esposizioni aggregate per tutte le forme del rischio di controparte a livello di determinate controparti in un periodo di tempo sufficiente per condurre prove di stress periodiche. 5.   Esso prevede almeno mensilmente prove di stress sulle esposizioni in rapporto ai principali fattori di rischio di mercato, come i tassi di interesse, il cambio, gli strumenti di capitale, i differenziali creditizi e i prezzi delle merci per tutte le controparti dell'ente, al fine di identificare e consentire all'ente di ridurre se necessario le concentrazioni sovradimensionate in rischi direzionali specifici. Le prove di stress sulle esposizioni riguardanti in particolare i rischi unifattoriali, multifattoriali e quelli non direzionali sostanziali e le prove di stress congiunte esposizione/merito di credito sono eseguite, per quanto concerne il CCR, a livello di singola controparte, di gruppo di controparti e dell'ente a livello aggregato. 6.   L'ente applica almeno trimestralmente scenari di prove di stress multifattoriali e valuta i rischi non direzionali sostanziali, compresa l'esposizione alla curva di rendimento e i rischi di base. Le prove di stress multifattoriali affrontano, come minimo, i seguenti scenari: a) si sono verificati gravi eventi economici e di mercato; b) l'ampia liquidità del mercato è diminuita considerevolmente; c) un importante intermediario finanziario sta liquidando posizioni. 7.   La gravità degli shock dei fattori di rischio sottostanti è coerente con la finalità delle prove di stress. In sede di valutazione della solvibilità sotto stress, gli shock dei fattori di rischio sottostanti sono sufficientemente gravi da riflettere condizioni di mercato estreme già verificatesi e condizioni di mercato estreme ma plausibili. Le prove di stress valutano l'impatto di tali shock sui fondi propri, sui requisiti in materia di fondi propri e sui profitti. Ai fini del monitoraggio, della copertura e della gestione quotidiana delle concentrazioni, il programma di prove di stress considera anche gli scenari di minore gravità e di maggiore probabilità. 8.   Il programma prevede, se del caso, prove di reverse stress per individuare scenari estremi ma plausibili che potrebbero avere esiti negativi significativi. Le prove di reverse stress tengono conto dell'impatto dell'esistenza di una marcata non linearità nel portafoglio. 9.   I risultati delle prove di stress a titolo del programma sono segnalati periodicamente, almeno su base trimestrale, all'alta dirigenza. Le segnalazioni e l'analisi dei risultati coprono gli effetti più significativi a livello di controparte su tutto il portafoglio, le concentrazioni sostanziali all'interno dei segmenti del portafoglio (all'interno dello stesso settore industriale o di una regione) e le tendenze specifiche di portafoglio e di controparte. 10.   L'alta dirigenza assume un ruolo guida nell'integrazione delle prove di stress nel quadro di gestione del rischio e nella cultura del rischio dell'ente e garantisce che i risultati siano significativi e impiegati per gestire il CCR. I risultati delle prove di stress per le esposizioni significative sono valutati sulla base di orientamenti che indicano la propensione al rischio dell'ente, e segnalati all'alta dirigenza a fini di discussione e azione quando si individuano rischi eccessivi o concentrati.
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