Art. 29 · Strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi

Art. 29

Strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi

In vigore dal 26 giu 2013
Strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi 1.   Gli strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, da enti di risparmio e da enti analoghi sono considerati strumenti del capitale primario di classe 1 soltanto se le condizioni di cui all' con le modifiche derivanti dall'applicazione del presente articolo sono soddisfatte. 2.   Per quanto riguarda il rimborso degli strumenti di capitale sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) ad eccezione dei casi di divieto imposto dalla normativa nazionale applicabile, l'ente può rifiutare il rimborso degli strumenti; b) se la normativa nazionale applicabile vieta all'ente di rifiutare il rimborso degli strumenti, le disposizioni che governano gli strumenti autorizzano l'ente a limitare il rimborso; c) il rifiuto di rimborsare gli strumenti o, se del caso, la limitazione del rimborso degli strumenti non possono costituire un caso di default da parte dell'ente. 3.   Gli strumenti di capitale possono comprendere un massimale o una restrizione sul livello massimo delle distribuzioni soltanto nei casi in cui tale massimale o restrizione sono stabiliti nel quadro della normativa nazionale applicabile o dello statuto dell'ente. 4.   Quando gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori, in caso di insolvenza o di liquidazione, diritti sulle riserve dell'ente limitati al valore nominale degli strumenti, tale limitazione si applica nella stessa misura ai possessori di tutti gli altri strumenti del capitale primario di classe 1 emessi da tale ente. La condizione fissata al primo comma non pregiudica la possibilità, per una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio o un ente analogo, di riconoscere, all'interno del capitale primario di classe 1, strumenti che non attribuiscono al possessore diritti di voto e che soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) il credito del possessore degli strumenti senza diritto di voto in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente è proporzionale alla quota del totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 rappresentata da detti strumenti senza diritto di voto. b) negli altri casi gli strumenti sono considerati strumenti di capitale primario di classe 1. 5.   Quando gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori, in caso di insolvenza o di liquidazione, un credito sulle attività dell'ente stabilito o soggetto ad un massimale, tale limitazione si applica nella stessa misura a tutti i possessori di tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi da tale ente. 6.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la natura delle limitazioni del rimborso che si rendono necessarie quando la normativa nazionale applicabile vieta all'ente di rifiutare il rimborso degli strumenti di fondi propri. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015 Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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