Art. 286 · Gestione del CCR — politiche, procedure e sistemi

Art. 286

Gestione del CCR — politiche, procedure e sistemi

In vigore dal 26 giu 2013
Gestione del CCR — politiche, procedure e sistemi 1.   L'ente istituisce e mantiene un quadro di gestione del CCR, comprendente: a) politiche, procedure e sistemi per garantire l'identificazione, la misurazione, la gestione, l'approvazione e la segnalazione interna del CCR; b) procedure volte a garantire che tali politiche, procedure e sistemi siano rispettati. Tali politiche, procedure e sistemi sono concettualmente solidi e sono applicati con correttezza e debitamente documentati. La documentazione comprende una spiegazione delle tecniche empiriche utilizzate per misurare il CCR. 2.   Il quadro di gestione del CCR di cui al paragrafo 1 tiene conto del rischio di mercato, del rischio di liquidità, del rischio giuridico e del rischio operativo che sono associati al CCR. In particolare, il quadro garantisce che l'ente rispetti i seguenti principi: a) non svolge attività con una controparte senza averne prima valutato il merito di credito; b) tiene debitamente conto del relativo rischio di credito nella fase di regolamento e in quella ad esso precedente; c) gestisce tali rischi nel modo più completo possibile, sia a livello di controparte mediante l'aggregazione delle esposizioni al CCR e di altre esposizioni creditizie, sia a livello di impresa. 3.   L'ente che utilizza l'IMM garantisce che il suo quadro di gestione del CCR tenga conto, con piena soddisfazione dell'autorità competente, dei rischi di liquidità inerenti a quanto segue: a) potenziali richieste di margini in entrata nel contesto di scambi di margini di variazione o di altro tipo, come il margine iniziale o indipendente, in caso di shock di mercato; b) potenziali richieste in entrata per la restituzione delle garanzie reali in eccesso fornite dalle controparti; c) richieste derivanti da un potenziale abbassamento della valutazione esterna del suo merito di credito. L'ente garantisce che la natura e l'orizzonte del riutilizzo della garanzia reale siano coerenti con il suo fabbisogno di liquidità e non compromettano la sua capacità di fornire o restituire la garanzia reale in modo tempestivo. 4.   L'organo di gestione e l'alta dirigenza dell'ente partecipano attivamente alla gestione del CCR e garantiscono che siano destinate risorse adeguate a tal fine. L'alta dirigenza è consapevole dei limiti del modello utilizzato e delle ipotesi su cui si basa, nonché del loro possibile impatto sull'affidabilità dei risultati tramite un processo formale. L'alta dirigenza è inoltre al corrente delle incertezze relative alle condizioni del mercato e delle questioni operative e di come tali aspetti sono integrati nel modello. 5.   Le segnalazioni quotidiane relative alle esposizioni dell'ente al CCR a norma dell', paragrafo 2, lettera b), sono verificate da dirigenti che abbiano un'anzianità ed un'autorità sufficienti per imporre sia riduzioni delle posizioni assunte da singoli responsabili dell'erogazione del credito o trader, sia riduzioni dell'esposizione complessiva dell'ente al CCR. 6.   Il quadro di gestione del CCR di un ente stabilito conformemente al paragrafo 1 è utilizzato congiuntamente ai limiti interni in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione. I limiti interni in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione sono collegati al modello di misurazione del rischio dell'ente secondo modalità coerenti nel tempo e chiaramente comprese dai responsabili dell'erogazione del credito, dai trader e dall'alta dirigenza. L'ente dispone di un processo formale per segnalare le violazioni dei limiti di rischio al livello di dirigenza appropriato. 7.   Per misurare il CCR, l'ente misura in particolare l'utilizzo giornaliero ed intragiornaliero delle linee di credito. Esso misura l'esposizione corrente al lordo e al netto delle garanzie reali detenute. A livello di portafoglio e di controparte, l'ente calcola e sorveglia l'esposizione di picco o l'esposizione potenziale futura nell'intervallo di confidenza che ha scelto. Esso tiene conto delle posizioni ingenti o concentrate, in termini ad esempio di gruppi di controparti collegate, di settori e di mercati. 8.   L'ente istituisce e mantiene un programma sistematico e rigoroso di prove di stress. I risultati di tali prove sono verificati periodicamente ed almeno trimestralmente dall'alta dirigenza e sono presi in considerazione nelle politiche e nei limiti stabiliti dall'organo di gestione e dall'alta dirigenza in materia di CCR. Se le prove di stress rivelano una particolare vulnerabilità ad un determinato insieme di circostanze, l'ente adotta immediatamente le misure necessarie ad un'adeguata gestione di tali rischi.
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