Art. 284
Valore dell'esposizione
In vigore dal 26 giu 2013
Valore dell'esposizione
1. Quando un ente ha ricevuto l'autorizzazione, conformemente all', paragrafo 1, ad utilizzare l'IMM per calcolare il valore dell'esposizione di alcune o di tutte le operazioni di cui a tale paragrafo, valuta il valore dell'esposizione di tali operazioni a livello dell’insieme di attività soggette acompensazione.
Il modello utilizzato dall'ente a tal fine:
a)
specifica la distribuzione di probabilità delle variazioni del valore di mercato dell’insieme di attività soggette a compensazione attribuibili a variazioni congiunte delle variabili di mercato rilevanti, come i tassi di interesse e i tassi di cambio;
b)
calcola il valore dell'esposizione per l’insieme di attività soggette a compensazione a ciascuna delle date future in funzione delle variazioni congiunte delle variabili di mercato;
2. Per riflettere gli effetti della marginazione, il modello del valore della garanzia reale soddisfa i requisiti quantitativi, qualitativi e in materia di dati per il modello IMM conformemente alla presente sezione e l'ente può includere nella propria distribuzione di probabilità delle variazioni del valore di mercato dell’insieme di attività soggette a compensazione solo garanzie reali finanziarie ammissibili di cui agli e dell', paragrafo 2, lettere c) e d).
3. Il requisito in materia di fondi propri per il rischio di controparte rispetto alle esposizioni al CCR a cui l'ente applica l'IMM è il maggiore tra i due requisiti seguenti:
a)
il requisito in materia di fondi propri per tali esposizioni calcolato sulla base dell'EPE effettiva utilizzando i dati correnti di mercato;
b)
il requisito in materia di fondi propri per tali esposizioni calcolato sulla base dell'EPE effettiva utilizzando un'unica calibrazione di stress uniforme per tutte le esposizioni al CCR a cui applica l'IMM.
4. Tranne che per le controparti identificate come aventi un rischio specifico di correlazione sfavorevole che rientrano nell'ambito di applicazione dell', paragrafi 4 e 5, gli enti calcolano il valore dell'esposizione come il prodotto di alfa (α) ed EPE effettiva come segue:
dove:
α
=
1,4, a meno che le autorità competenti non richiedano un valore di α superiore o autorizzino gli enti ad utilizzare le proprie stime interne in conformità del paragrafo 9;
l'EPE effettiva è calcolata stimando l'esposizione attesa (EEt) come l'esposizione media ad una data futura t laddove la media è data dai possibili valori futuri dei fattori rilevanti per il rischio di mercato.
Nel modello interno l'EE è stimata ad una serie di date future t1, t2, t3, …
5. L'EE effettiva è calcolata in modo ricorsivo come segue:
dove:
la data corrente è indicata come t0;
L'EEt0 Effettiva equivale all'esposizione corrente.
6. L'EPE effettiva è la media dell'EE effettiva durante il primo anno dell'esposizione futura. Se tutti i contratti che compongono l’insieme di attività soggette a compensazione giungono a scadenza prima di un anno, l'EPE è la media dell'EE fino alla scadenza di tutti i contratti dell’insieme di attività soggette a compensazione. L'EPE effettiva è calcolata come la media ponderata dell'EE effettiva:
dove i fattori di ponderazione
consentono di calcolare l'esposizione futura a date che non cadono ad intervalli regolari.
7. Gli enti calcolano le misure dell'esposizione attesa o dell'esposizione massima sulla base di una distribuzione di esposizioni che rifletta la possibile "non normalità" di tale distribuzione.
8. Gli enti possono utilizzare una misura della distribuzione calcolata dal modello che sia più prudente rispetto al prodotto di α e dell'EPE effettiva calcolata secondo l'equazione di cui al paragrafo 4, per tutte le controparti.
9. In deroga al paragrafo 4, le autorità competenti possono autorizzare gli enti ad utilizzare le proprie stime interne di α, dove:
a)
α equivale al rapporto tra capitale interno quale risulta da una simulazione completa delle esposizioni nei confronti di tutte le controparti (numeratore) ed il capitale interno determinato sulla base dell'EPE (denominatore);
b)
al denominatore, l'EPE è utilizzata come se si trattasse di un prestito in essere di importo fisso.
Quando stimata a norma del presente paragrafo, α non è inferiore a 1,2.
10. Ai fini di una stima di α a norma del paragrafo 9, gli enti garantiscono che il numeratore e il denominatore siano calcolati in maniera coerente con riferimento alla tipologia del modello utilizzato, alle caratteristiche specifiche dei parametri ed alla composizione del portafoglio. il metodo adottato per stimare α si basa sul metodo dell'ente per il calcolo del capitale interno, è adeguatamente documentato ed è soggetto a convalida da parte di un'unità indipendente. Inoltre, gli enti rivedono le loro stime di α almeno su base trimestrale e con una frequenza maggiore se la composizione del portafoglio varia nel tempo. Gli enti valutano altresì il rischio di modello.
11. Gli enti dimostrano con piena soddisfazione delle autorità competenti che le loro stime interne di α al numeratore riflettono i fattori rilevanti della dipendenza dalla distribuzione dei valori di mercato delle operazioni o del portafoglio di operazioni di tutte le controparti. Le stime interne di α tengono conto della granularità dei portafogli.
12. Nel controllare l'utilizzo delle stime di cui al paragrafo 9, le autorità competenti tengono conto della variazione significativa delle stime di α derivante dalla possibilità di specifiche errate nei modelli utilizzati per il calcolo del numeratore, in particolare in caso di convessità.
13. Se del caso, le volatilità e le correlazioni di fattori di rischio di mercato utilizzate nella modellizzazione congiunta del rischio di mercato e del rischio di credito sono condizionate al fattore di rischio di credito per rispecchiare potenziali aumenti della volatilità o della correlazione in caso di stasi congiunturale.
Storico versioni
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