Art. 282
Insiemi di attività coperte
In vigore dal 26 giu 2013
Insiemi di attività coperte
1. Gli enti istituiscono insiemi di attività coperte conformemente ai paragrafi da 2 a 5.
2. Per ciascun emittente di un titolo di debito di riferimento sottostante un credit default swap si definisce un solo insieme di attività coperte.
I basket credit default swap di tipo nth-to-default sono trattati come segue:
a)
il valore della posizione di rischio per un titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un credit default swap di tipo nth-to-default è pari al valore nozionale effettivo del titolo di debito di riferimento moltiplicato per la durata finanziaria modificata del derivato di tipo nth-to-default in relazione a una variazione del differenziale creditizio del titolo di debito di riferimento;
b)
vi è un solo insieme di attività coperte per ogni titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un dato credit default swap di tipo nth-to-default. Le posizioni di rischio associate a vari credit default swaps di tipo nth-to-default non sono comprese nello stesso insieme di attività coperte;
c)
il moltiplicatore CCR applicabile ad ogni insieme di attività coperte creato per uno dei titoli di debito di riferimento di un derivato nth-to-default è pari a:
i)
0,3 % per i titoli di debito di riferimento con valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta equivalente alle classi di merito di credito da 1 a 3;
ii)
0,6 % per gli altri titoli di debito.
3. Per le posizioni soggette al rischio di tasso di interesse su quanto segue:
a)
depositi forniti come garanzia reale a una controparte se tale controparte non ha obblighi debitori residui a basso rischio specifico;
b)
titoli di debito sottostanti, ai quali in conformità della tabella 1 dell' si applica un requisito patrimoniale superiore all'1,60 %,
si definisce un unico insieme di attività coperte per ciascun emittente.
Quando una componente in contanti replica un simile titolo di debito, si definisce anche un unico insieme di attività coperte per ciascun emittente del titolo di debito di riferimento.
Gli enti possono attribuire allo stesso insieme di attività coperte posizioni di rischio sui titoli di debito di un determinato emittente o sui titoli di debito di riferimento dello stesso emittente replicati da componenti in contanti o sottostanti ad un credit default swap.
4. Gli strumenti finanziari sottostanti diversi dai titoli di debito sono assegnati agli stessi insiemi di attività coperte solo se sono strumenti identici o simili. In tutti gli altri casi sono assegnati a insiemi di attività coperte distinti.
Ai fini del presente paragrafo gli enti stabiliscono se gli strumenti sottostanti sono simili in base ai seguenti principi:
a)
per gli strumenti di capitale, il sottostante è simile se l'emittente è lo stesso. Un indice di borsa è trattato come un emittente distinto;
b)
per i metalli preziosi, il sottostante è simile se il metallo è lo stesso. Un indice relativo a metalli preziosi è trattato come una categoria distinta di metalli preziosi;
c)
per l'energia elettrica, il sottostante è simile se i diritti e gli obblighi di fornitura si riferiscono alla stessa durata di carico nei periodi di punta o in quelli normali entro un intervallo di ventiquattro ore;
d)
per le merci, il sottostante è simile se la merce è la stessa. Un indice relativo a merci è trattato come un indice distinto.
5. I moltiplicatori CCR ("CCRM") per le diverse categorie di insiemi di attività coperte sono fissati nella seguente tabella:
Tabella 5
Categorie di insiemi di attività coperte
CCRM
1.
Tassi d'interesse
0,2 %
2.
Tassi di interesse per le posizioni di rischio su titoli di debito di riferimento sottostanti ad un credit default swap e ai quali, in conformità della tabella 1 del titolo IV, capo 2, si applica un requisito patrimoniale dell'1,60 % o inferiore.
03 %
3.
Tassi di interesse per le posizioni di rischio su titoli di debito o su titoli di debito di riferimento ai quali, in conformità della tabella 1 del titolo IV, capo 2, si applica un requisito patrimoniale superiore all'1,60 %.
0,6 %
4.
Tassi di cambio
2,5 %
5.
Energia elettrica
4 %
6.
Oro
5 %
7.
Strumenti di capitale
7 %
8.
Metalli preziosi (eccetto oro)
8,5 %
9.
Altre merci (esclusi i metalli preziosi e l'energia elettrica)
10 %
10.
Strumenti sottostanti ai derivati OTC che non rientrano in nessuna delle categorie di cui sopra.
10 %
Gli strumenti sottostanti ai derivati OTC di cui alla tabella 5, punto 10, sono attribuiti ad un paniere di copertura distinto a seconda della categoria dello strumento sottostante.
6. Per operazioni con un profilo di rischio non lineare o per componenti in contanti e operazioni con titoli di debito sottostanti per le quali gli enti non possono determinare il delta o la durata finanziaria modificata, a seconda dei casi, con un modello convalidato dalle autorità competenti ai fini della determinazione dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato, le autorità competenti determinano il valore delle posizioni di rischio e dei CCRMj applicabili con criteri ispirati a prudenza oppure prescrivono all'ente di utilizzare il metodo di cui alla sezione 3. La compensazione non è riconosciuta: il valore dell'esposizione è calcolato come se ci fosse un insieme di attività soggette a compensazione che comprende solo la singola operazione.
7. Gli enti dispongono di procedure interne per verificare, prima di inserire un'operazione in un insieme di attività coperte, che tale operazione sia oggetto di un contratto di compensazione legalmente opponibile, che soddisfi i requisiti di cui alla sezione 7.
8. Gli enti che utilizzano le garanzie reali per attenuare il proprio rischio di controparte dispongono di procedure interne per verificare, prima di prendere in considerazione gli effetti di tali garanzie reali nei loro calcoli, che esse soddisfino i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4.
Storico versioni
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