Art. 273 · Metodi di calcolo del valore dell'esposizione

Art. 273

Metodi di calcolo del valore dell'esposizione

In vigore dal 26 giu 2013
Metodi di calcolo del valore dell'esposizione 1.   Gli enti determinano il valore dell'esposizione per quanto riguarda i contratti elencati all'allegato II in base ad uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 conformemente al presente articolo. Gli enti che non sono ammissibili al trattamento di cui all' non utilizzano il metodo illustrato nella sezione 4. Per determinare il valore delle esposizioni per quanto riguarda i contratti di cui all'allegato II, punto 3, gli enti non utilizzano il metodo illustrato nella sezione 4. Gli enti possono ricorrere all'uso combinato permanente dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6 all'interno di un gruppo. Ad un singolo ente è vietato l'uso combinato dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6 su base permanente ma è autorizzato l'uso combinato dei metodi illustrati nelle sezioni 3 e 5 quando uno dei metodi è utilizzato per i casi di cui all', paragrafo 6. 2.   Laddove consentito dalle autorità competenti a norma dell', paragrafi 1 e 2, gli enti possono determinare il valore dell'esposizione per le posizioni indicate di seguito secondo il metodo dei modelli interni di cui alla sezione 6: a) i contratti di cui all'allegato II; b) le operazioni di vendita con patto di riacquisto; c) la concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito; d) i finanziamenti con margini. e) operazioni con regolamento a lungo termine. 3.   Un ente che acquisti protezione tramite un derivato su crediti a copertura di un'esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un'esposizione al rischio di controparte può calcolare il suo requisito in materia di fondi propri per l'esposizione coperta in uno dei due modi seguenti: a) conformemente agli articoli da 233 a 236; b) conformemente all', paragrafo 3, o all', nel caso in cui l'autorizzazione sia stata concessa a norma dell'. Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte associato a tali derivati su crediti è fissato a zero, a meno che un ente applichi il metodo di cui all', paragrafo 2, lettera h), punto ii). 4.   In deroga al paragrafo 3, ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di controparte, l'ente può scegliere di includere di regola tutti i derivati su crediti non inclusi nel portafoglio di negoziazione acquistati a copertura di un'esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un'esposizione al rischio di controparte, quando la protezione del credito è riconosciuta ai sensi del presente regolamento. 5.   Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte derivante dalla vendita di credit default swaps fuori portafoglio di negoziazione, qualora questi siano trattati dall'ente alla stregua di protezione del credito fornita dall'ente e siano soggetti al requisito in materia di fondi propri per il rischio di credito per l'intero importo nozionale sottostante, è fissato pari a zero. 6.   Secondo tutti i metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6, il valore dell'esposizione per una data controparte è uguale alla somma dei valori dell'esposizione calcolati per ciascun insieme di attività soggette a compensazione con tale controparte. Per una data controparte, il valore dell'esposizione per un dato insieme di attività soggette a compensazione degli strumenti derivati OTC di cui all'allegato II, calcolato conformemente al presente capo, è il maggiore tra zero e la differenza tra la somma dei valori delle esposizioni in tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con la controparte e la somma del CVA per tale controparte contabilizzati dall'ente come una svalutazione sostenuta. Gli aggiustamenti della valutazione del credito sono calcolati senza essere compensati con eventuali rettifiche di valore della componente debitoria attribuite al rischio di credito proprio dell'impresa già escluse dai fondi propri conformemente all', paragrafo 1, lettera c). 7.   Gli enti determinano il valore delle esposizioni derivanti da operazioni con regolamento a lungo termine utilizzando uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6, indipendentemente dai metodi prescelti dall'ente per trattare gli strumenti derivati OTC e le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazione di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e i finanziamenti con margini. Nel calcolare i requisiti in materia di fondi propri per le operazioni con regolamento a lungo termine, gli enti che utilizzano l'impostazione di cui al capo 3 possono attribuire i fattori di ponderazione del rischio in base al metodo di cui al capo 2 a titolo permanente e a prescindere dall'importanza di tali posizioni. 8.   Per i metodi di cui alle sezioni 3 e 4, gli enti adottano una metodologia coerente per determinare l'importo nozionale per i vari tipi di prodotti e provvedono affinché l'importo nozionale da prendere in considerazione dia un'indicazione adeguata del rischio insito nel contratto. Qualora il contratto preveda una moltiplicazione dei flussi di cassa, l'importo nozionale è adeguato dagli enti per tener conto degli effetti di detta moltiplicazione sulla struttura di rischio di tale contratto. Per i metodi di cui alle sezioni da 3 a 6, gli enti trattano le operazioni in cui è stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole in conformità dell', paragrafi 2, 4, 5 e 6, a seconda del caso.
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