Art. 270 · Associazione tra le valutazioni del merito di credito e le classi di merito di credito

Art. 270

Associazione tra le valutazioni del merito di credito e le classi di merito di credito

In vigore dal 26 giu 2013
Associazione tra le valutazioni del merito di credito e le classi di merito di credito L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare, per tutte le ECAI, a quali classi di merito di credito di cui al presente capo sono associate le pertinenti valutazioni del merito di credito di un'ECAI. Tali determinazioni sono obiettive e coerenti e sono effettuate in base ai seguenti principi: a) l'ABE distingue tra i gradi relativi di rischio espressi da ciascuna valutazione; b) l'ABE considera i fattori quantitativi, quali i tassi di default e/o di perdita e i dati storici sulla performance delle valutazioni del merito di credito di ciascuna ECAI nelle diverse classi di attività; c) l'ABE considera fattori qualitativi, quali la gamma di operazioni valutate dall'ECAI, la sua metodologia e il significato delle sue valutazioni del merito di credito, in particolare se basate sulle perdite attese o sulle perdite del primo euro e il pagamento puntuale o finale degli interessi; d) l'ABE si adopera per assicurare che le posizioni verso la cartolarizzazione alle quali è applicato lo stesso fattore di ponderazione del rischio sulla base delle valutazioni del merito di credito delle ECAI siano soggette a gradi di rischio di credito equivalenti. L'ABE può decidere, se del caso, di modificare la classe di merito di credito alla quale è associata una determinata valutazione. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o luglio 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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