Art. 268 · Requisiti per l'utilizzo delle valutazioni del merito di credito delle ECAI

Art. 268

Requisiti per l'utilizzo delle valutazioni del merito di credito delle ECAI

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti per l'utilizzo delle valutazioni del merito di credito delle ECAI Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, gli enti si avvalgono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) non vi è disallineamento tra i tipi di pagamenti presi in considerazione nella valutazione del merito di credito e i tipi di pagamento cui l'ente ha diritto a titolo del contratto che dà origine alla posizione verso la cartolarizzazione in questione; b) sono pubblicati dall'ECAI l'analisi in materia di perdite e flussi di cassa nonché la sensibilità dei rating alle modifiche delle ipotesi ad essi sottese, compresa la performance delle attività aggregate, come pure le valutazioni del merito di credito, le procedure, le ipotesi e gli elementi fondamentali su cui si basano le valutazioni conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009. Le informazioni che sono messe a disposizione esclusivamente di un numero limitato di entità non sono considerate pubblicate. Le valutazioni del merito di credito sono incluse nella matrice di migrazione dell'ECAI; c) la valutazione del merito di credito non è basata in tutto o in parte su un sostegno non finanziato fornito dallo stesso ente. In tal caso, l'ente prende in considerazione la posizione in questione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tale posizione conformemente alla sezione 3 come se fosse priva di rating. L'ECAI è impegnata a pubblicare spiegazioni su come la performance delle attività aggregate incida su tale valutazione del merito di credito.
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