Art. 267 · Uso delle valutazioni del merito del credito delle ECAI

Art. 267

Uso delle valutazioni del merito del credito delle ECAI

In vigore dal 26 giu 2013
Uso delle valutazioni del merito del credito delle ECAI Gli enti possono utilizzare le valutazioni del merito di credito per determinare il fattore di ponderazione del rischio di una posizione verso la cartolarizzazione solo nei casi in cui la valutazione del merito di credito è stata emessa o è stata avallata da un'ECAI a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-267