Art. 266 · Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Art. 266

Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

In vigore dal 26 giu 2013
Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio 1.   L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % può essere ridotto di 12,5 volte l'importo di eventuali rettifiche di valore su crediti specifiche trattate conformemente all' effettuate dall'ente rispetto alle esposizioni cartolarizzate. Nella misura in cui le rettifiche per rischio di credito specifico sono prese in considerazione a tal fine, esse non sono prese in considerazione nel calcolo di cui all'. 2.   L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione può essere ridotto di 12,5 volte l'importo di eventuali rettifiche di valore su crediti specifiche trattate conformemente all' effettuate dall'ente rispetto a tale posizione. 3.   Come previsto all', paragrafo 1, lettera k), nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % gli enti possono dedurre dai fondi propri il valore dell'esposizione della posizione, in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, subordinatamente a quanto segue: a) il valore dell'esposizione della posizione può essere derivato dall'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tenuto conto di eventuali riduzioni effettuate conformemente ai paragrafi 1 e 2; b) il calcolo del valore dell'esposizione può riflettere la protezione del credito di tipo reale ammissibile secondo modalità conformi alla metodologia prescritta agli ; c) quando il metodo della formula di vigilanza è utilizzato per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e L < KIRBR e [L+T] > KIRBR, la posizione può essere trattata come due posizioni con L pari al KIRBR della posizione con il maggior rango nel rimborso. 4.   Quando un ente si avvale della facoltà di cui al paragrafo 3, può sottrarre 12,5 volte l'importo dedotto conformemente a tale paragrafo dall'importo specificato all' al quale può essere limitato l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio a fronte delle sue posizioni in una cartolarizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-266