Art. 255 · Trattamento delle linee di liquidità prive di rating

Art. 255

Trattamento delle linee di liquidità prive di rating

In vigore dal 26 giu 2013
Trattamento delle linee di liquidità prive di rating 1.   Gli enti possono applicare un fattore di conversione del 50 % all'importo nominale di una linea di liquidità priva di rating al fine di determinare il valore dell'esposizione, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la documentazione relativa alla linea di liquidità individua e delimita con chiarezza le circostanze in presenza delle quali la linea può essere utilizzata; b) la linea non può essere utilizzata per fornire supporto di credito mediante la copertura di perdite già verificatesi al momento dell'utilizzo, in particolare per fornire liquidità per esposizioni in stato di default al momento dell'utilizzo o acquistare attività ad un valore superiore al valore equo; c) la linea non è utilizzata per fornire finanziamenti permanenti o regolari per la cartolarizzazione; d) i rimborsi degli utilizzi della linea non sono subordinati a crediti di investitori diversi da quelli risultanti da contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo, né sono soggetti a differimento o rinuncia; e) la linea non può più essere utilizzata dopo che le forme applicabili di supporto di credito di cui essa potrebbe beneficiare sono state esaurite; f) la linea include una disposizione che determina la deduzione automatica dall'ammontare che può essere utilizzato dell'importo delle esposizioni in stato di default ai sensi del capo 3 o, qualora il portafoglio di esposizioni cartolarizzate consista di titoli provvisti di rating, che pone fine all'utilizzo della linea se la qualità media dell'aggregato scende al di sotto di investment grade. Il fattore di ponderazione del rischio applicabile è quello massimo che verrebbe applicato ad una qualsiasi delle esposizioni cartolarizzate in applicazione del capo 2 da un ente che detiene le esposizioni. 2.   Per determinare il valore dell'esposizione degli anticipi per cassa, un fattore di conversione dello 0 % può essere applicato all'importo nominale di una linea di liquidità che sia revocabile incondizionatamente purché le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e il rimborso degli utilizzi abbia priorità rispetto ad altri diritti sui flussi di cassa derivanti dalle esposizioni cartolarizzate.
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