Art. 253 · Trattamento di posizioni prive di rating

Art. 253

Trattamento di posizioni prive di rating

In vigore dal 26 giu 2013
Trattamento di posizioni prive di rating 1.   Ai fini del calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione priva di rating l'ente può applicare il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato che sarebbe applicato alle esposizioni cartolarizzate in forza del capo 2 qualora l'ente le detenesse, moltiplicato per il coefficiente di concentrazione di cui al paragrafo 2. A tal fine l'ente è costantemente al corrente della composizione del portafoglio di esposizioni cartolarizzate. 2.   Il coefficiente di concentrazione è pari alla somma degli importi nominali di tutti i segmenti divisa per la somma degli importi nominali dei segmenti aventi rango pari o subordinato al segmento cui si riferisce la posizione, incluso il segmento stesso. Il fattore di ponderazione del rischio che ne deriva non può essere superiore al 1 250 % né inferiore a qualsiasi fattore di ponderazione del rischio applicabile ad un segmento provvisto di rating e avente rango più elevato. Quando l'ente non è in grado di determinare i fattori di ponderazione del rischio applicabili alle esposizioni cartolarizzate in applicazione del capo 2, esso applica alla posizione un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.
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