Art. 250 · Trattamento dei disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche

Art. 250

Trattamento dei disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche

In vigore dal 26 giu 2013
Trattamento dei disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all', eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito che costituisce un segmento e che accompagna il trasferimento del rischio e le esposizioni cartolarizzate sono presi in considerazione come segue: a) si considera come durata delle esposizioni cartolarizzate la durata più lunga tra tutte le esposizioni, fino ad un massimo di cinque anni. La durata della protezione del credito è determinata conformemente al capo 4; b) un ente cedente ignora eventuali disallineamenti di durata nel calcolo di detti importi per i segmenti che sono corredati dalla ponderazione per il rischio del 1 250 % a norma della presente sezione. Per tutti gli altri segmenti, il trattamento dei disallineamenti di durata di cui al capo 4 si applica conformemente alla formula seguente: dove: RW* = gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell', paragrafo 3, lettera a); RWAss = gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio qualora esse non fossero state cartolarizzate calcolati pro-quota; RWSP = gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a norma dell', in caso non vi sia disallineamento di durata; T = la durata delle esposizioni sottostanti, espressa in anni; t = la durata della protezione del credito, espressa in anni; t* = 0,25.
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