Art. 247
Riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito per le posizioni verso la cartolarizzazione
In vigore dal 26 giu 2013
Riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito per le posizioni verso la cartolarizzazione
1. Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo reale o di tipo personale ottenuta nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione conformemente al capo 4 e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capo e al capo 4.
La protezione del credito di tipo reale ammissibile è limitata alle garanzie reali finanziarie ammissibili per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del capo 2 come indicato al capo 4, e il riconoscimento è subordinato all'osservanza dei requisiti rilevanti come previsto al capo 4.
2. La protezione del credito di tipo personale ammissibile e i fornitori di tale protezione sono limitati a quelli ammissibili in applicazione del capo 4 ed il riconoscimento è subordinato all'osservanza dei requisiti rilevanti come previsto al capo 4.
3. In deroga al paragrafo 2, i fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a h), ad eccezione delle controparti centrali qualificate, dispongono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta che è stata associata alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione dell', e sono stati associati alla classe di merito di credito 2 o ad una classe superiore al momento in cui la protezione del credito è stata riconosciuta per la prima volta. Gli enti che hanno l'autorizzazione ad applicare il metodo IRB a un'esposizione diretta verso il fornitore della protezione possono valutare l'ammissibilità a norma della prima frase in base all'equivalenza tra la PD del fornitore della protezione e la PD associata alle classi di merito di credito di cui all'.
4. In deroga al paragrafo 2, le SSPE sono fornitori di protezione ammissibili quando sono esse stesse proprietarie di attività che si considerano garanzie reali finanziarie ammissibili e per cui non esistono diritti o diritti potenziali precedenti o di pari rango dei diritti potenziali dell'ente che riceve la protezione del credito di tipo personale e tutti i requisiti per il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie di cui al capo 4 sono rispettati. In tali casi, la GA (l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta e disallineamenti di durata conformemente alle disposizioni del capo 4) è limitata al valore di mercato corretto per la volatilità di tali attività e g (il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato nel quadro del metodo standardizzato) è determinato come il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato che si applicherebbe alle attività in questione come garanzie reali finanziarie nel quadro del metodo standardizzato.
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