Art. 246
Valore dell'esposizione
In vigore dal 26 giu 2013
Valore dell'esposizione
1. Il valore dell'esposizione si calcola come segue:
a)
quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione della sottosezione 3, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche trattate conformemente all';
b)
quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione della sottosezione 4, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile misurato senza tenere conto di eventuali rettifiche di valore su crediti trattate conformemente all' apportate;
c)
quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione della sottosezione 3, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale, al netto di qualsiasi rettifica di valore su crediti specifica, moltiplicato per un fattore di conversione come prescritto nel presente capo. Tale fattore è pari a 100 % salvo che sia specificato altrimenti;
d)
quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione della sottosezione 4, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione come prescritto nel presente capo. Tale fattore è pari a 100 % salvo che sia specificato altrimenti;
e)
il valore dell'esposizione per il rischio di controparte di uno strumento derivato di cui all'allegato II è determinato conformemente al capo 6.
2. Quando un ente ha due o più posizioni sovrapposte inerenti ad una cartolarizzazione, esso è tenuto, nella misura dell'entità di tale sovrapposizione, ad includere nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio solo la posizione o la parte della posizione che produce gli importi più elevati. L'ente può anche riconoscere tale sovrapposizione tra requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico delle posizioni del portafoglio di negoziazione e i requisiti in materia di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione al di fuori del portafoglio di negoziazione, a condizione di essere in grado di calcolare e comparare i requisiti in materia di fondi propri per le varie posizioni. Ai fini del presente paragrafo, "sovrapposizione" significa che le posizioni, nella loro integralità o in parte, costituiscono un'esposizione allo stesso rischio cosicché nella misura della sovrapposizione l'esposizione è unica.
3. Quando l', lettera c), si applica alle posizioni verso ABCP (commercial paper garantiti da attività), l'ente può utilizzare il fattore di ponderazione del rischio assegnato ad una linea di liquidità per il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'ABCP a condizione che il 100 % delle cambiali emesse dal programma sia coperto da questa o altre linee di liquidità e tali linee siano tutte di pari rango rispetto all'ABCP cosicché esse si sovrappongono.
Gli enti notificano alle autorità competenti l'uso che essi fanno di tale trattamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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