Art. 238
Durata della protezione del credito
In vigore dal 26 giu 2013
Durata della protezione del credito
1. Fatto salvo il limite massimo di cinque anni, la scadenza effettiva dell'attività sottostante è calcolata come il periodo massimo rimanente prima che il debitore sia chiamato ad adempiere la sua obbligazione. Fermo restando il paragrafo 2, la durata della protezione del credito è il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale è possibile che la protezione cessi o che vi si ponga fine.
2. Quando l'opzione di porre fine alla protezione è a discrezione del venditore della protezione, l'ente considera come durata della protezione il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale opzione può essere esercitata. Quando l'opzione di porre fine alla protezione è a discrezione dell'acquirente della protezione e i termini contrattuali all'origine della protezione incentivano l'ente ad esercitare tale opzione prima della scadenza contrattuale, l'ente considera come durata della protezione il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale opzione può essere esercitata; altrimenti l'ente può considerare che tale opzione non influenzi la durata della protezione.
3. Se è possibile che il derivato su crediti si concluda prima della scadenza del periodo di tolleranza previsto per il verificarsi del default sull'obbligazione sottostante a seguito del mancato pagamento, gli enti deducono il periodo di tolleranza dalla durata della protezione.
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