Art. 235 · Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato

Art. 235

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato

In vigore dal 26 giu 2013
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato 1.   Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 3, gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla formula seguente: dove: E = il valore dell'esposizione conformemente all'; a tal fine, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell'esposizione indicato all', paragrafo 1; GA = l'importo della protezione contro il rischio di credito quale calcolato secondo le modalità di cui all', paragrafo 3 (G*), ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5; r = il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il debitore come specificato al capo 2; g = il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato al capo 2. 2.   Quando l'importo garantito (GA) è inferiore all'esposizione (E), gli enti possono applicare la formula di cui al paragrafo 1 solo se le parti garantite e non garantite dell'esposizione hanno lo stesso rango. 3.   Gli enti possono estendere il trattamento di cui all', paragrafi 4 e 7, alle esposizioni o alle parti di esposizioni assistite da garanzia dell'amministrazione centrale o della banca centrale nel caso in cui la garanzia stessa sia denominata nella valuta nazionale del debitore e l'esposizione sia finanziata nella medesima valuta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-235