Art. 229 · Principi di valutazione per altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB

Art. 229

Principi di valutazione per altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB

In vigore dal 26 giu 2013
Principi di valutazione per altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB 1.   Per le garanzie immobiliari, la garanzia è stimata da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore di mercato. L'ente chiede al perito indipendente di documentare il valore di mercato in modo chiaro e trasparente. Per contro, negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario, l'immobile può essere valutato da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore del credito ipotecario. Gli enti chiedono al perito indipendente di non tenere conto di elementi speculativi nella determinazione del valore del credito ipotecario e di documentare tale valore in modo chiaro e trasparente. Il valore della garanzia reale è il valore di mercato o il valore del credito ipotecario, ridotto se del caso per tenere conto dei risultati della sorveglianza di cui all', paragrafo 3, e di eventuali diritti di prelazione sull'immobile. 2.   Per i crediti commerciali, il valore è l'ammontare incassabile. 3.   Gli enti valutano le garanzie reali materiali diverse dagli immobili al valore di mercato. Ai fini del presente articolo, il valore di mercato è l'importo stimato al quale il bene verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato.
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