Art. 225
Stime interne delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
In vigore dal 26 giu 2013
Stime interne delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
1. Le autorità competenti autorizzano gli enti ad utilizzare le proprie stime interne della volatilità per calcolare le rettifiche per volatilità da applicare a garanzie reali ed esposizioni purché tali enti soddisfino i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3. Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare le proprie stime interne della volatilità non possono tornare ad utilizzare altri metodi, salvo per validi motivi debitamente comprovati e subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti.
Per i titoli di debito con valutazione del merito di credito di un'ECAI pari o superiore a investment grade (qualità elevata), gli enti possono calcolare una stima della volatilità per ciascuna categoria di titoli.
Per i titoli di debito con valutazione del merito di credito di un'ECAI inferiore a investment grade e per altre garanzie ammissibili, gli enti calcolano le rettifiche per volatilità per ciascun singolo elemento.
Gli enti che impiegano il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne stimano la volatilità della garanzia reale o il disallineamento di valuta senza tenere conto delle eventuali correlazioni tra esposizione non garantita, garanzia reale o tassi di cambio.
Nel definire le relative categorie gli enti considerano la tipologia dell'emittente del titolo, la valutazione esterna del merito di credito del titolo, la durata residua del titolo e la sua durata finanziaria modificata. Le stime della volatilità sono rappresentative dei titoli inclusi dall'ente nella categoria specifica.
2. Il calcolo delle rettifiche per volatilità è soggetto a tutti i seguenti criteri:
a)
gli enti basano il calcolo su un intervallo di confidenza unilaterale al 99o percentile;
b)
gli enti basano il calcolo sui seguenti periodi di liquidazione:
i)
venti giorni lavorativi per le operazioni di prestito garantite;
ii)
cinque giorni lavorativi per le operazioni di vendita con patto di riacquisto, salvo nella misura in cui tali operazioni implichino il trasferimento di merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci, e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito;
iii)
dieci giorni lavorativi per altre operazioni correlate ai mercati finanziari;
c)
gli enti possono impiegare rettifiche per volatilità calcolate su periodi di liquidazione più brevi o più lunghi, aggiustandole verso l'alto o verso il basso a seconda del periodo di liquidazione di cui alla lettera b) per il tipo di operazione in questione, usando la radice quadrata del periodo di tempo secondo la formula seguente:
dove:
TM
=
il periodo di liquidazione rilevante;
HM
=
la rettifica per volatilità basata sul periodo di liquidazione TM;
HN
=
la rettifica per volatilità basata sul periodo di liquidazione TN;
d)
gli enti tengono conto della illiquidità delle attività di minore qualità creditizia. Correggono il periodo di liquidazione verso l'alto ove vi siano dubbi sulla liquidità della garanzia reale. Essi sono altresì tenuti ad individuare i casi in cui l'evidenza storica rischi di sottostimare la volatilità potenziale. Tali casi sono studiati tramite prove di stress;
e)
il periodo storico di osservazione usato dagli enti per il calcolo delle rettifiche per volatilità è come minimo di un anno. Per gli enti che a tale proposito impiegano schemi di ponderazione o altri metodi, il periodo di osservazione effettivo è parimenti di un anno almeno. Le autorità competenti possono inoltre richiedere agli enti di calcolare le rettifiche per volatilità sulla base di periodi di osservazione più brevi ove, a loro giudizio, ciò sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi;
f)
gli enti aggiornano le loro serie di dati e calcolano le rettifiche per volatilità almeno una volta ogni tre mesi. Essi ne verificano inoltre l'appropriatezza ogniqualvolta i prezzi di mercato subiscano variazioni sostanziali.
3. La stima delle rettifiche per volatilità soddisfa tutti i seguenti criteri qualitativi:
a)
un ente impiega le stime della volatilità nel processo giornaliero di gestione del rischio dell'ente, anche in relazione ai limiti interni di esposizione;
b)
se il periodo di liquidazione impiegato dall'ente nel suo processo giornaliero di gestione del rischio è più lungo di quello previsto nella presente sezione per il tipo di operazione in questione, tale ente maggiora le sue rettifiche per volatilità utilizzando la formula della radice quadrata del periodo di tempo di cui al paragrafo 2, lettera c);
c)
gli enti dispongono di solide procedure di sorveglianza, intese ad assicurare l'osservanza di una serie documentata di politiche e di controlli concernenti il funzionamento del loro sistema di stima delle rettifiche per volatilità e di integrazione di tali stime nel processo di gestione del rischio;
d)
nell'ambito del processo di audit interno dell'ente è condotta periodicamente una verifica indipendente del sistema di stima delle rettifiche per volatilità. La verifica del sistema globale di stima delle rettifiche per volatilità e di integrazione di tali rettifiche nel processo di gestione del rischio dell'ente ha luogo con cadenza minima annuale. Essa riguarda quanto meno i seguenti aspetti:
i)
l'integrazione delle rettifiche per volatilità stimate nella gestione giornaliera del rischio;
ii)
la validazione di ogni modifica rilevante nel processo di stima delle rettifiche per volatilità;
iii)
la verifica della coerenza, della tempestività e dell'affidabilità delle fonti informative usate per il sistema di stima delle rettifiche per volatilità, anche sotto il profilo della loro indipendenza;
iv)
l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità.
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