Art. 222 · Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

Art. 222

Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

In vigore dal 26 giu 2013
Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie 1.   Gli enti possono utilizzare il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie solo se calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato. Un ente non può utilizzare sia il metodo semplificato che il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, tranne ai fini dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 1. Gli enti non utilizzano questa eccezione in maniera selettiva allo scopo di ridurre i requisiti in materia di fondi propri o a fini di arbitraggio regolamentare. 2.   In base al metodo semplificato, gli enti assegnano alle garanzie reali finanziarie ammissibili un valore pari al valore di mercato quale determinato conformemente all', paragrafo 4, lettera d). 3.   Gli enti attribuiscono alle parti dei valori delle esposizioni coperte dal valore di mercato delle garanzie reali ammissibili il fattore di ponderazione del rischio che assegnerebbero a norma del capo 2 qualora l'ente prestatore avesse un'esposizione diretta verso lo strumento utilizzato come garanzia. A tal fine, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100 % del valore dell'elemento e non al valore dell'esposizione indicato nell', paragrafo 1. Il fattore di ponderazione del rischio relativo alla parte assistita da garanzia reale non può essere inferiore al 20 %, ad eccezione dei casi previsti ai paragrafi da 4 a 6. Gli enti applicano alla parte residua del valore dell'esposizione il fattore di ponderazione del rischio che attribuirebbero ad un'esposizione non garantita verso la controparte in forza del capo 2. 4.   Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % alla parte dell'esposizione assistita da garanzia reale e derivante da operazioni di vendita con patto di riacquisto e da operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito conformi ai criteri enumerati all'. Se la controparte in tale operazione non è un operatore primario di mercato, gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 10 %. 5.   Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %, nella misura della copertura della garanzia, ai valori delle esposizioni determinati in forza del capo 6 per gli strumenti derivati enumerati nell'allegato II e soggetti ad una valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato, garantite da contante o da strumenti assimilati, quando non vi siano disallineamenti di valuta. Gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 10 %, nella misura della copertura della garanzia, ai valori delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati garantite da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione del capo 2. 6.   Per le operazioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 4 e 5, gli enti possono attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % se l'esposizione e la garanzia sono denominate nella stessa valuta e si verifica una delle condizioni seguenti: a) la garanzia è costituita da un deposito in contanti o da uno strumento assimilabile; b) la garanzia è costituita da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali ammissibili a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell' e al suo valore di mercato è stato applicato uno sconto del 20 %. 7.   Ai fini dei paragrafi 5 e 6, la categoria "titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali" include: a) i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando le esposizioni nei loro confronti sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono situate in applicazione dell'; b) i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in base all', paragrafo 2; c) i titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'. d) i titoli di debito emessi da organismi del settore pubblico trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali in conformità dell', paragrafo 4.
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