Art. 220 · Uso del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o del metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne per accordi tipo di compensazione

Art. 220

Uso del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o del metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne per accordi tipo di compensazione

In vigore dal 26 giu 2013
Uso del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o del metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne per accordi tipo di compensazione 1.   Quando gli enti calcolano il valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) per le esposizioni soggette ad un accordo tipo di compensazione ammissibile riguardante operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari, calcolano le rettifiche per volatilità da applicare utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza o il metodo delle rettifiche basate su stime interne, come indicato agli articoli da 223 a 226 per il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie. L'uso del metodo basato sulle stime interne è soggetto alle stesse condizioni e agli stessi requisiti previsti per il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie. 2.   Ai fini del calcolo di E*, gli enti: a) calcolano la posizione netta in ciascun gruppo di titoli o in ciascun tipo di merce sottraendo l'importo di cui al punto ii) dall'importo di cui al punto i): i) il valore totale di un gruppo di titoli o di merci dello stesso tipo dati in prestito, venduti o forniti nel quadro dell'accordo tipo di compensazione; ii) il valore totale di un gruppo di titoli o di merci dello stesso tipo presi a prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo tipo di compensazione; b) calcolano la posizione netta in ciascuna valuta diversa da quella di regolamento dell'accordo tipo di compensazione, sottraendo l'importo di cui al punto ii) dall'importo di cui al punto i): i) la somma del valore totale dei titoli denominati in tale valuta dati in prestito, venduti o forniti nel quadro dell'accordo tipo di compensazione e dell'importo del contante in tale valuta dato in prestito o trasferito nel quadro dell'accordo; ii) la somma del valore totale dei titoli denominati in tale valuta presi a prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo tipo di compensazione e dell'importo del contante in tale valuta preso a prestito o ricevuto nel quadro dell'accordo; c) applicano la rettifica per volatilità appropriata per un dato gruppo di titoli o una posizione in contante al valore assoluto della posizione netta positiva o negativa in titoli di tale gruppo; d) applicano la rettifica per la volatilità dovuta al rischio di cambio (fx) alla posizione netta positiva o negativa in ciascuna valuta diversa dalla valuta di regolamento dell'accordo tipo di compensazione. 3.   Gli enti calcolano E* conformemente alla formula seguente: dove: Ei = il valore per ciascuna distinta esposizione i nel quadro dell'accordo che si applicherebbe in assenza della protezione del credito, se gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato o se calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese nel quadro del metodo IRB; Ci = il valore dei titoli di ciascun gruppo o delle merci dello stesso tipo presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna esposizione i; = la posizione netta (positiva o negativa) in un dato gruppo di titoli j; = la posizione netta (positiva o negativa) in una data valuta k diversa da quella di regolamento dell'accordo quale calcolata in applicazione del paragrafo 2, lettera b); = la rettifica per volatilità appropriata per un determinato gruppo di titoli j; = la rettifica per la volatilità dovuta al cambio per la valuta k. 4.   Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da accordi tipo di compensazione, gli enti usano E* quale calcolata in applicazione del paragrafo 3 come il valore dell'esposizione verso la controparte derivante dalle operazioni soggette all'accordo tipo di compensazione ai fini dell' nel quadro del metodo standardizzato o del capo 3 nel quadro del metodo IRB. 5.   Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3, per "gruppo di titoli" si intendono i titoli che sono emessi dalla stessa entità, hanno la stessa data di emissione, la stessa durata e sono soggetti agli stessi termini e alle stesse condizioni nonché agli stessi periodi di liquidazione indicati agli , a seconda dei casi.
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