Art. 219
Compensazione in bilancio
In vigore dal 26 giu 2013
Compensazione in bilancio
I crediti e i depositi presso l'ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio sono trattati da tale ente come garanzie in contante per calcolare l'effetto della protezione del credito di tipo reale per i prestiti e i depositi dell'ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio che sono denominati nella stessa valuta.
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