Art. 215 · Requisiti aggiuntivi per le garanzie personali

Art. 215

Requisiti aggiuntivi per le garanzie personali

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti aggiuntivi per le garanzie personali 1.   Le garanzie personali si considerano protezione del credito di tipo personale ammissibile se tutte le condizioni di cui all' e tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte: a) in caso di default o di mancato pagamento della controparte riconosciuto come tale, l'ente prestatore ha il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per le somme dovute a titolo del credito per il quale è fornita la protezione e il pagamento da parte del garante non è subordinato alla condizione che l'ente prestatore si rivalga in primo luogo sul debitore. Nel caso di protezione del credito di tipo personale a copertura di mutui ipotecari su immobili residenziali, i requisiti di cui all', paragrafo 1, lettera c), punto iii), e al primo comma della presente lettera devono solo essere rispettati entro un termine generale di ventiquattro mesi; b) la garanzia personale è un'obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante; c) è soddisfatta una delle condizioni seguenti: i) la garanzia personale copre la totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore principale rispetto al credito; ii) quando taluni tipi di pagamenti sono esclusi dalla garanzia personale, l'ente prestatore ha corretto il valore della garanzia in modo da tenere conto della limitazione della copertura. 2.   Nel caso di garanzie personali fornite nel contesto di sistemi di mutua garanzia o fornite dalle entità elencate nell', paragrafo 2, o assistite da una loro controgaranzia, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo sono considerati rispettati quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l'ente prestatore ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante che soddisfi entrambe le condizioni seguenti: i) corrisponde ad una stima attendibile dell'importo delle perdite che l'ente stesso potrebbe subire, comprese le perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto; ii) è proporzionale alla copertura della garanzia personale; b) l'ente prestatore può dimostrare con piena soddisfazione delle autorità competenti che gli effetti della garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, giustificano tale trattamento.
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