Art. 214
Controgaranzie di governi e di altri organismi del settore pubblico
In vigore dal 26 giu 2013
Controgaranzie di governi e di altri organismi del settore pubblico
1. Gli enti possono trattare le esposizioni di cui al paragrafo 2 come esposizioni protette da una garanzia personale fornita dalle entità elencate in tale paragrafo, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
la controgaranzia copre tutti gli elementi di rischio di credito del credito in questione;
b)
la garanzia principale e la controgaranzia soddisfano tutti i requisiti previsti per le garanzie personali all' e all', paragrafo 1, fatto salvo che la controgaranzia non deve riferirsi in modo diretto all'obbligazione principale;
c)
la copertura è solida e non esistono precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura della controgaranzia è di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia diretta dell'entità in questione.
2. Il trattamento di cui al paragrafo 1 si applica alle esposizioni protette da una garanzia personale assistita dalla controgaranzia di una qualsiasi delle seguenti entità:
a)
amministrazioni centrali o banche centrali;
b)
amministrazioni regionali o autorità locali;
c)
organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali conformemente all', paragrafo 4;
d)
banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % nel quadro o in forza dell', paragrafo 2, e dell', rispettivamente;
e)
organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all', paragrafi 1 e 2.
3. Gli enti applicano il trattamento di cui al paragrafo 1 anche ad un'esposizione non assistita dalla controgaranzia delle entità elencate al paragrafo 2, se la controgaranzia dell'esposizione è a sua volta direttamente garantita da una di tali entità e se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.
Storico versioni
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