Art. 213
Requisiti comuni alle garanzie personali e ai derivati su crediti
In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti comuni alle garanzie personali e ai derivati su crediti
1. Fermo restando l', paragrafo 1, la protezione del credito derivante da garanzie personali o derivati su crediti è considerata protezione del credito di tipo personale ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
la protezione del credito è diretta;
b)
l'entità della protezione del credito è chiaramente definita e incontrovertibile;
c)
il contratto di protezione del credito non contiene alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto dell'ente prestatore che:
i)
consentirebbe al fornitore della protezione di annullare unilateralmente la protezione,
ii)
aumenterebbe il costo effettivo della protezione a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione protetta,
iii)
eviterebbe al fornitore della protezione l'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti nel caso in cui il debitore principale non abbia versato gli importi dovuti, o quando il contratto di leasing è scaduto ai fini del riconoscimento del valore residuale garantito a norma dell', paragrafo 7, e dell', paragrafo 4;
iv)
consentirebbe al fornitore della protezione di ridurre la durata della protezione del credito;
d)
il contratti di protezione del credito è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito.
2. L'ente dimostra all'autorità competente di aver posto in atto sistemi per gestire la potenziale concentrazione di rischio derivante dall'uso di garanzie personali e derivati su crediti. L'ente è in grado di dimostrare con piena soddisfazione delle autorità competenti che la sua strategia per quanto riguarda l'uso di derivati su crediti e garanzie personali interagisce con la gestione del suo profilo di rischio complessivo.
3. L'ente ottempera alle prescrizioni contrattuali e di legge inerenti all'applicabilità della protezione del credito di tipo personale nel sistema giurisdizionale applicabile al suo diritto sulla protezione ed adotta tutte le misure necessarie per assicurare tale applicabilità.
L'ente effettua un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità della protezione del credito di tipo personale in tutte le giurisdizioni pertinenti. Esso ripete all'occorrenza tali analisi per assicurare la continuità dell'applicabilità.
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