Art. 212 · Requisiti per altri tipi di protezione del credito di tipo reale

Art. 212

Requisiti per altri tipi di protezione del credito di tipo reale

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti per altri tipi di protezione del credito di tipo reale 1.   I depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente sono ammessi al trattamento di cui all', paragrafo 1, se soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) il credito del debitore verso l'ente terzo è esplicitamente costituito in garanzia o ceduto in pegno a favore dell'ente prestatore e tale costituzione in garanzia o cessione in pegno è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti ed è incondizionata e irrevocabile; b) l'ente terzo deve ricevere notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno; c) a seguito della notifica l'ente terzo è in grado di effettuare pagamenti solo all'ente prestatore o ad altre parti con il consenso del predetto ente. 2.   Le polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore si considerano garanzie reali ammissibili purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) la polizza di assicurazione vita è esplicitamente costituita in garanzia o ceduta in pegno all'ente prestatore; b) la società che fornisce l'assicurazione vita riceve notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno e, in conseguenza di tale notifica, non può versare importi esigibili ai termini del contratto senza il preventivo consenso dell'ente prestatore; c) l'ente prestatore ha il diritto di risolvere la polizza e di ricevere il valore di riscatto in caso di default del debitore; d) l'ente prestatore è informato dell'eventuale mancata esecuzione di pagamenti sulla polizza da parte del possessore di quest'ultima; e) la protezione del credito è fornita per tutta la durata del prestito. Ove ciò non sia possibile perché la polizza assicurativa scade prima del contratto creditizio, l'ente garantisce che l'importo derivante dalla polizza di assicurazione funga da garanzia reale per l'ente fino al termine del contratto di credito; f) la garanzia o la cessione in pegno è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito; g) il valore di riscatto è dichiarato dall'impresa che fornisce l'assicurazione vita e non è riducibile; h) il valore di riscatto è pagato dall'impresa che fornisce l'assicurazione vita tempestivamente su richiesta; i) il valore di riscatto non può essere richiesto senza il preventivo consenso dell'ente; j) l'impresa che fornisce l'assicurazione vita è soggetta alla direttiva 2009/138/CE o è soggetta alla vigilanza di un'autorità competente di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.
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