Art. 205
Requisiti per gli accordi di compensazione in bilancio diversi dagli accordi tipo di compensazione di cui all'articolo 206
In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti per gli accordi di compensazione in bilancio diversi dagli accordi tipo di compensazione di cui all'
Gli accordi di compensazione in bilancio diversi dagli accordi tipo di compensazione di cui all' sono considerati una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:
a)
gli accordi sono efficaci e applicabili sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;
b)
l'ente è in grado in ogni momento di identificare le attività e le passività che rientrano in tali accordi;
c)
l'ente sorveglia e controlla costantemente i rischi connessi con la cessazione della protezione del credito;
d)
l'ente sorveglia e controlla costantemente le esposizioni rilevanti su base netta.
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