Art. 201 · Fornitori di protezione ammessi nel quadro di tutti i metodi

Art. 201

Fornitori di protezione ammessi nel quadro di tutti i metodi

In vigore dal 26 giu 2013
Fornitori di protezione ammessi nel quadro di tutti i metodi 1.   Gli enti possono utilizzare i seguenti soggetti come fornitori di protezione del credito di tipo personale: a) amministrazioni centrali e banche centrali, b) amministrazioni regionali o autorità locali; c) banche multilaterali di sviluppo; d) organizzazioni internazionali, quando alle esposizioni nei loro confronti è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'; e) organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all'; f) enti, ed enti finanziari per i quali le esposizioni verso l'ente finanziario sono trattate al pari di esposizioni verso enti conformemente all', paragrafo 5; g) altre società, comprese le imprese madri, le filiazioni e le imprese collegate dell'ente, quando è soddisfatta una delle condizioni seguenti: i) la società dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI; ii) nel caso degli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB, la società non dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta ed è valutata internamente dall'ente. h) controparti centrali. 2.   Quando gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB, per essere ammissibile come fornitore di protezione del credito di tipo personale un garante deve essere valutato internamente dall'ente in conformità delle disposizioni del capo 3, sezione 6. Le autorità competenti pubblicano e mantengono l'elenco degli enti finanziari che sono fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale ai sensi del paragrafo 1, lettera f), o i criteri guida per l'identificazione di tali altri fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale, unitamente a una descrizione dei requisiti prudenziali applicabili, e condividono l'elenco con altre autorità competenti, in conformità dell' della direttiva 2013/36/UE
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