Art. 200 · Altri tipi di protezione del credito di tipo reale

Art. 200

Altri tipi di protezione del credito di tipo reale

In vigore dal 26 giu 2013
Altri tipi di protezione del credito di tipo reale Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i seguenti altri tipi di protezione del credito di tipo reale: a) i depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente non nel quadro di un servizio di custodia e costituiti in garanzia a favore dell'ente prestatore; b) polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore; c) gli strumenti emessi da enti terzi che saranno riacquistati da tali enti su richiesta.
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