Art. 199
Altri strumenti ammissibili come garanzie reali nel quadro del metodo IRB
In vigore dal 26 giu 2013
Altri strumenti ammissibili come garanzie reali nel quadro del metodo IRB
1. In aggiunta alle garanzie reali di cui agli , gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB possono utilizzare anche le seguenti forme di garanzie reali:
a)
le garanzie immobiliari conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4;
b)
i crediti commerciali conformemente al paragrafo 5;
c)
altre garanzie reali materiali conformemente ai paragrafi 6 e 8;
d)
il leasing conformemente al paragrafo 7.
2. Salvo altrimenti specificato all', paragrafo 2, gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili gli immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario effettivo nel caso delle società d'investimento personale e le proprietà immobiliari non residenziali quali gli uffici e i locali per il commercio, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a)
il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Gli enti possono escludere le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la performance del debitore dalla loro determinazione della rilevanza di tale dipendenza;
b)
il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dalla performance dell'immobile o del progetto immobiliare sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia.
3. Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano nessuno dei seguenti limiti:
a)
le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali fino all'80 % del valore di mercato oppure all'80 % del valore del credito ipotecario, salvo altrimenti disposto dall', paragrafo 2, non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno;
b)
le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali non superano lo 0,5 % dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno.
Se una delle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), non è soddisfatta in un qualsiasi anno, gli enti non utilizzano il trattamento di cui a tale comma finché entrambe le condizioni non siano nuovamente soddisfatte in uno degli anni successivi.
4. Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni garantite da immobili non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano nessuno dei seguenti limiti:
a)
le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali fino al 50 % del valore di mercato o al 60 % del valore del credito ipotecario non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno;
b)
le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali non superano lo 0,5 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno.
Se una delle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), non è soddisfatta in un qualsiasi anno, gli enti non utilizzano il trattamento di cui a tale comma finché entrambe le condizioni non siano nuovamente soddisfatte in uno degli anni successivi.
5. Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i crediti derivanti da operazioni commerciali o da operazioni con una durata originaria non superiore ad un anno. Non sono ammissibili i crediti collegati a cartolarizzazioni, sub-partecipazioni e derivati su crediti o gli importi dovuti da soggetti affiliati.
6. Le autorità competenti autorizzano un ente ad utilizzare come garanzie ammissibili garanzie reali materiali di un tipo diverso da quelli indicati ai paragrafi 2, 3 e 4 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
esistono mercati liquidi, come dimostrato dalla frequenza delle operazioni tenendo conto della tipologia di attività, per smobilizzare la garanzia reale in modo rapido ed economicamente efficiente. Gli enti si accertano dell'esistenza di questa condizione periodicamente e ogniqualvolta dalle informazioni risulti che si sono verificati cambiamenti sostanziali nel mercato;
b)
esistono prezzi di mercato della garanzia ben consolidati e pubblicamente disponibili. Gli enti possono considerare i prezzi di mercato ben consolidati se essi provengono da fonti di informazione affidabili, come gli indici pubblici, e riflettono il prezzo delle operazioni in condizioni normali. Gli enti possono considerare i prezzi di mercato pubblicamente disponibili, se tali prezzi sono comunicati, facilmente accessibili e ottenibili regolarmente e senza indebiti oneri amministrativi o finanziari;
c)
l'ente analizza i prezzi di mercato, i tempi e i costi necessari per realizzare la garanzia e i proventi derivati dal realizzo;
d)
l'ente dimostra che i proventi derivati dal realizzo della garanzia non sono al di sotto del 70 % del valore della garanzia per più del 10 % di tutte le liquidazioni per un determinato tipo di garanzia reale. In caso di sostanziale volatilità dei prezzi di mercato, l'ente dimostra per la soddisfazione delle autorità competenti che la sua valutazione della garanzia reale è sufficientemente prudente.
Gli enti documentano l'osservanza delle condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), e di quelle di cui all'.
7. Ferme restando le disposizioni dell', paragrafo 2, quando i requisiti di cui all' sono soddisfatti, le esposizioni derivanti da operazioni nel quadro delle quali un ente dà in leasing un bene ad un terzo possono essere trattate in modo identico ai prestiti garantiti dal tipo di bene dato in leasing.
8. L'ABE pubblica un elenco di tipi di garanzie reali materiali per i quali gli enti possono presupporre che le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), siano soddisfatte.
Storico versioni
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