Art. 197
Ammissibilità delle garanzie reali nel quadro di tutti i metodi
In vigore dal 26 giu 2013
Ammissibilità delle garanzie reali nel quadro di tutti i metodi
1. Gli enti possono utilizzare i seguenti strumenti come garanzie reali ammissibili nel quadro di tutti i metodi:
a)
i depositi in contante presso l'ente prestatore o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente;
b)
i titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI o di un'agenzia per il credito all'esportazione riconosciute idonee ai fini del capo 2 che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 4 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali di cui al capo 2;
c)
i titoli di debito emessi da enti, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti di cui al capo 2;
d)
i titoli di debito emessi da altre entità, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;
e)
i titoli di debito per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine di un'ECAI che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2;
f)
gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili compresi in uno dei principali indici azionari;
g)
l'oro;
h)
le posizioni verso la cartolarizzazione che non sono posizioni verso la ricartolarizzazione, che hanno una valutazione esterna del merito di credito di un'ECAI che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo di cui al capo 5, sezione 3, sottosezione 3.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la categoria "titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali" include:
a)
i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando, in forza dell', paragrafo 2, le esposizioni nei loro confronti sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono situate;
b)
i titoli di debito emessi da organismi del settore pubblico trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali in conformità dell', paragrafo 4;
c)
i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell', paragrafo 2;
d)
i titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), la categoria "titoli di debito emessi da enti" include:
a)
i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali diversi dai titoli di debito di cui al paragrafo 2, lettera a);
b)
i titoli di debito emessi da organismi del settore pubblico quando le esposizioni verso tali organismi sono trattate conformemente all', paragrafi 1 e 2;
c)
i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui non è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell', paragrafo 2.
4. Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i titoli di debito emessi da altri enti i cui titoli sono privi di una valutazione del merito di credito di un'ECAI se tali titoli rispettano tutte le condizioni seguenti:
a)
sono quotate in borse valori riconosciute;
b)
sono qualificati come debito di primo rango (senior);
c)
tutte le altre emissioni dell'ente emittente con pari rango hanno una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti o delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2;
d)
l'ente prestatore non ha informazioni tali da giustificare che l'emissione sia classificata con una valutazione del merito di credito inferiore a quella di cui alla lettera c);
e)
la liquidità di mercato dello strumento è sufficiente per tali fini.
5. Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili le quote o azioni di OIC se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
le quote o azioni hanno una quotazione pubblica giornaliera;
b)
gli OIC si limitano ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dei paragrafi 1 e 2;
c)
gli OIC soddisfano le condizioni stabilite all', paragrafo 3.
Se un OIC investe in azioni o quote di un altro OIC, le condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a c), si applicano anche all'OIC sottostante.
L'uso da parte di un OIC di strumenti derivati a copertura di investimenti consentiti non impedisce che le quote o azioni di tale organismo siano considerate garanzie ammissibili.
6. Ai fini del paragrafo 5, se un OIC ("OIC d'origine") o i suoi OIC sottostanti non si limitano ad investire in strumenti che sono ammissibili a norma dei paragrafi 1 e 4, gli enti possono utilizzare le quote o azioni di tale OIC come garanzie reali per un importo pari al valore delle attività ammissibili detenute da tale OIC, partendo dal presupposto che l'OIC o i suoi OIC sottostanti abbiano investito in attività non ammissibili nella misura massima consentita ai sensi dei rispettivi regolamenti di gestione.
Se un OIC sottostante ha OIC sottostanti propri, gli enti possono utilizzare le quote o azioni dell'OIC d'origine come garanzie reali ammissibili a condizione che applichino la metodologia di cui al primo comma.
Nei casi in cui le attività non ammissibili possano avere un valore negativo a causa di passività o di passività potenziali risultanti dalla proprietà, gli enti procedono come segue:
a)
calcolano il valore totale delle attività non ammissibili;
b)
qualora l'importo di cui alla lettera a) sia negativo, sottraggono il valore assoluto di tale importo dal valore totale delle attività ammissibili.
7. In relazione al paragrafo 1, lettere da b) a e), quando un titolo dispone di due valutazioni del merito di credito di ECAI, gli enti applicano la valutazione meno favorevole. Nei casi in cui un titolo dispone di più di due valutazioni del merito di credito di ECAI, gli enti applicano le due valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse, gli enti applicano la meno favorevole delle due.
8. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:
a)
gli indici principali di cui al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo all', paragrafo 1, lettera a), all', paragrafi 1 e 4, e all', paragrafo 2, lettera e);
b)
le borse valori riconosciute di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, all', paragrafo 1, all', paragrafi 1 e 4, all', paragrafo 2, lettera e), all', paragrafo 2, lettera k), all', paragrafo 3, lettera e), all', paragrafo 1, lettera c), e all'allegato III, punto 12, conformemente alle condizioni di cui all', paragrafo 1, punto 72.
L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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