Art. 195 · Compensazione in bilancio

Art. 195

Compensazione in bilancio

In vigore dal 26 giu 2013
Compensazione in bilancio L'ente può utilizzare la compensazione in bilancio di crediti reciproci tra l'ente stesso e la sua controparte come una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito. Fermo restando l', l'ammissibilità è limitata a reciproci saldi in contante tra l'ente e la controparte. Gli enti possono modificare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese soltanto per i prestiti e i depositi che hanno ricevuto essi stessi e che sono soggetti ad un accordo di compensazione in bilancio.
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