Art. 194 · Principi che disciplinano l'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio di credito

Art. 194

Principi che disciplinano l'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio di credito

In vigore dal 26 giu 2013
Principi che disciplinano l'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio di credito 1.   La tecnica utilizzata per fornire la protezione del credito, nonché le azioni e le misure adottate e le procedure e le politiche attuate dall'ente prestatore devono essere tali da risultare in meccanismi di protezione del credito che siano efficaci sul piano giuridico e applicabili in tutte le giurisdizioni pertinenti. L'ente prestatore fornisce, su richiesta dell'autorità competente, la versione più recente del parere o dei pareri legali indipendenti, scritti e motivati, di cui si è avvalso per stabilire se il suo strumento o i suoi strumenti di protezione del credito rispettino le condizioni di cui al primo comma. 2.   L'ente prestatore adotta tutte le misure opportune per assicurare l'efficacia dello strumento di protezione del credito e per scongiurare i rischi ad esso connessi. 3.   Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo reale nel calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito solo se le attività sulle quali si basa la protezione soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) sono incluse nell'elenco delle attività ammissibili di cui agli articoli da 197 a 200, a seconda del caso; b) sono sufficientemente liquide e il loro valore nel tempo sufficientemente stabile da fornire un'idonea garanzia in merito alla protezione del credito conseguita, tenendo conto del metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del grado di riconoscimento consentito. 4.   Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo reale nel calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito solo se l'ente prestatore ha il diritto di liquidare, a tempo debito, o di conservare le attività da cui deriva la protezione in caso di default, di insolvenza, di fallimento del debitore, e, se del caso, dell'ente depositario della garanzia reale, o in altre circostanze legate al credito previste nella documentazione relativa all'operazione. Il grado di correlazione tra il valore delle attività sulle quali si basa la protezione e il merito di credito del debitore non è troppo elevato. 5.   Nel caso di protezione del credito di tipo personale, un fornitore è considerato ammissibile solo se il fornitore della protezione è incluso nell'elenco dei fornitori di protezione ammissibili di cui all' o 202, a seconda del caso. 6.   Nel caso di protezione del credito di tipo personale, un contratto di protezione è considerato ammissibile solo se soddisfa entrambe le condizioni seguenti: a) è incluso nell'elenco dei contratti di protezione ammissibili di cui agli , paragrafo 1; b) ha efficacia giuridica ed è opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti così da fornire un'idonea garanzia in merito alla protezione del credito conseguita, tenendo conto del metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del grado di riconoscimento consentito; c) il fornitore della protezione soddisfa i criteri di cui al paragrafo 5. 7.   La protezione del credito soddisfa i requisiti di cui alla sezione 3, a seconda del caso. 8.   Gli enti sono in grado di dimostrare alle autorità competenti di disporre di adeguati processi per controllare i rischi cui possono essere esposti a seguito dell'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito. 9.   Nonostante il fatto che l'attenuazione del rischio di credito sia stata presa in considerazione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese, gli enti continuano a compiere una valutazione completa del rischio di credito dell'esposizione sottostante e sono in grado di dimostrare alle autorità competenti l'osservanza di tale requisito. Nel caso di operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di concessione di titoli in prestito o di concessione e assunzione di merci in prestito, solo ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, per esposizione sottostante si intende l'importo netto dell'esposizione. 10.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificareche cosa si intende per attività sufficientemente liquide e quando i valori delle attività possono essere considerati sufficientemente stabili ai fini del paragrafo 3. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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