Art. 193 · Principi per il riconoscimento dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito

Art. 193

Principi per il riconoscimento dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito

In vigore dal 26 giu 2013
Principi per il riconoscimento dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito 1.   In nessun caso un'esposizione per la quale un ente beneficia di un'attenuazione del rischio di credito può determinare un importo ponderato per il rischio o un importo della perdita attesa superiore a quello di un'identica esposizione per la quale l’ ente non beneficia di un'attenuazione del rischio di credito. 2.   Qualora l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio includa già la protezione del credito a norma del capo 2 o 3, ove applicabile, gli enti non tengono conto di tale protezione del credito ai fini dei calcoli di cui al presente capo. 3.   Quando sono rispettate le disposizioni delle sezioni 2 e 3, gli enti possono modificare il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato e il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in base al metodo IRB conformemente alle disposizioni delle sezioni 4, 5 e 6. 4.   Gli enti trattano come garanzie reali il contante, i titoli o le merci acquistati, presi a prestito o ricevuti nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito. 5.   Quando un ente che calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato dispone di più strumenti di attenuazione del rischio di credito a fronte di una singola esposizione, procede come segue: a) suddivide l'esposizione tra le varie parti garantite da ciascun tipo di strumento di attenuazione del rischio di credito; b) per ciascuna parte di cui alla lettera a) calcola separatamente l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente alle disposizioni del capo 2 e del presente capo. 6.   Quando un ente che calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato garantisce una singola esposizione con protezioni del credito fornite da un singolo soggetto e tali protezioni hanno durata diversa procede alle due operazioni che seguono: a) suddivide l'esposizione tra le varie parti garantite da ciascuno strumento di attenuazione del rischio di credito; b) per ciascuna parte di cui alla lettera a) calcola separatamente l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente alle disposizioni del capo 2 e del presente capo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-193