Art. 192
Definizioni
In vigore dal 26 giu 2013
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
1)
"ente prestatore", l'ente che detiene l'esposizione in questione;
2)
"operazioni di prestito garantite", operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che non include clausole che conferiscono all'ente il diritto di ricevere margini almeno giornalmente;
3)
"operazioni correlate ai mercati finanziari", operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che include clausole che conferiscono all'ente il diritto di ricevere margini almeno giornalmente;
4)
"OIC sottostante", un OIC nelle cui azioni o quote ha investito un altro OIC.
Storico versioni
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