Art. 19 · Entità escluse dall'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale

Art. 19

Entità escluse dall'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale

In vigore dal 26 giu 2013
Entità escluse dall'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale 1.   Un ente, un ente finanziario o una società strumentale che è una filiazione o un'impresa in cui è detenuta una partecipazione non devono essere inclusi nel consolidamento qualora l'importo totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio dell'impresa interessata sia inferiore al più basso dei due importi seguenti: a) 10 milioni di EUR; b) 1 % dell'importo totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio dell'impresa madre o dell'impresa che detiene la partecipazione. 2.   Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione dell' della direttiva 2013/36/UE possono decidere, caso per caso, nei casi indicati di seguito, di non includere nel consolidamento un ente, un ente finanziario o una società strumentale che è una filiazione o in cui è detenuta una partecipazione: a) se l'impresa interessata è situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie; b) se l'impresa interessata presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della sorveglianza degli enti creditizi; c) se, a giudizio delle autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, il consolidamento della situazione finanziaria dell'impresa interessata sarebbe inopportuno o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti creditizi. 3.   Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera b), se più imprese soddisfano i criteri ivi enunciati, sono nondimeno incluse nel consolidamento qualora presentino globalmente un interesse non trascurabile rispetto allo scopo specificato.
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