Art. 189 · Governo societario

Art. 189

Governo societario

In vigore dal 26 giu 2013
Governo societario 1.   Tutti gli aspetti sostanziali del processo di rating e di stima sono approvati dall'organo di gestione o da un suo comitato esecutivo e dall'alta dirigenza dell'ente. Tali soggetti hanno una nozione generale dei sistemi di rating dell'ente e una conoscenza particolareggiata delle connesse segnalazioni alla dirigenza. 2.   L'alta dirigenza è soggetta ai seguenti obblighi: a) informa l'organo di gestione o un suo comitato esecutivo sui cambiamenti sostanziali o sulle deroghe dalle politiche stabilite che influiscono in modo sostanziale sul funzionamento dei sistemi di rating dell'ente; b) ha una buona conoscenza dell'impostazione e del funzionamento dei sistemi di rating; c) assicura, su base continuativa, che i sistemi di rating operino in modo appropriato. L'alta dirigenza è informata regolarmente dalle unità di controllo del rischio di credito in merito alla performance del processo di valutazione, alle aree che necessitano di miglioramenti e allo stato di avanzamento delle azioni in corso per rimediare alle carenze individuate. 3.   L'analisi del profilo di rischio di credito dell'ente basata sui rating interni costituisce parte integrante delle segnalazioni ai suddetti soggetti. Tali segnalazioni contemplano almeno i profili di rischio per classi, la migrazione fra le varie classi, la stima dei parametri pertinenti per ciascuna classe e il raffronto dei tassi di default effettivi e, nella misura in cui sono usate le stime interne, delle LGD effettive e dei fattori di conversione effettivi con le previsioni e i risultati delle prove di stress. La frequenza delle segnalazioni dipende dalla rilevanza e dalla tipologia delle informazioni, nonché dal livello del destinatario.
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