Art. 18 · Metodi di consolidamento prudenziale

Art. 18

Metodi di consolidamento prudenziale

In vigore dal 26 giu 2013
Metodi di consolidamento prudenziale 1.   Gli enti tenuti a rispettare i requisiti di cui alla sezione 1 sulla base della loro situazione consolidata procedono ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro filiazioni o, se del caso, filiazioni della stessa società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre. I paragrafi da 2 a 8 del presente articolo non si applicano in caso di applicazione della parte sei sulla base della situazione consolidata dell'ente. 2.   Tuttavia, le autorità competenti possono autorizzare, caso per caso, il consolidamento proporzionale in base alla quota di capitale che l'impresa madre detiene nella filiazione. Il consolidamento proporzionale può essere autorizzato solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) la responsabilità dell'impresa madre è limitata alla quota di capitale che l'impresa madre detiene nella filiazione, tenuto conto della responsabilità degli altri azionisti o soci; b) la solvibilità degli altri azionisti o soci è soddisfacente; c) la responsabilità degli altri azionisti o soci è chiaramente stabilita in modo giuridicamente vincolante. 3.   Qualora le imprese siano legate da una relazione ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, le autorità competenti stabiliscono le modalità del consolidamento. 4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata esige il consolidamento proporzionale, in base alla quota di capitale detenuta, delle partecipazioni detenute in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, qualora ne risulti una limitazione della responsabilità di dette imprese in funzione della quota di capitale da queste detenuta. 5.   In caso di partecipazione o di altri legami in capitale diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento. Esse possono in particolare autorizzare o esigere il ricorso al metodo del patrimonio netto (equity method). Tuttavia questo metodo non costituisce inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata. 6.   Le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti: a) quando un ente, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione o altri legami di capitale in tali enti; e b) quando due o più enti o enti finanziari sono posti sotto un'unica dirigenza, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole statutarie. Le autorità competenti possono in particolare autorizzare o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all' della direttiva 83/349/CEE. Tale metodo non costituisce tuttavia un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata. 7.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali il consolidamento è effettuato nei casi di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2016. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articolida 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 8.   Allorché la vigilanza su base consolidata è prescritta in applicazione dell' della direttiva 2013/36/UE le società strumentali e le società di gestione del risparmio quali definite all', punto 5, della direttiva 2002/87/CE sono comprese nel consolidamento negli stessi casi e secondo le stesse modalità di cui al presente articolo.
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