Art. 172 · Assegnazione delle esposizioni

Art. 172

Assegnazione delle esposizioni

In vigore dal 26 giu 2013
Assegnazione delle esposizioni 1.   Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, nonché per le esposizioni in strumenti di capitale, laddove un ente utilizzi il metodo PDLGD di cui all', paragrafo 3, l'assegnazione delle esposizioni è effettuata secondo i seguenti criteri: a) ciascun debitore è assegnato ad una classe nel quadro del processo di concessione del credito; b) per le esposizioni per le quali un ente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le stime interne delle LGD e dei fattori di conversione conformemente all', ciascuna esposizione è altresì assegnata ad una classe dell'operazione nel quadro del processo di concessione del credito; c) gli enti che utilizzano i metodi esposti all', paragrafo 5 per assegnare i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni da finanziamenti specializzati attribuiscono ciascuna di tali esposizioni ad una classe conformemente all', paragrafo 2; d) ciascuna entità distinta verso cui l'ente è esposto è valutata separatamente. L'ente ha politiche appropriate per quanto riguarda il trattamento dei singoli clienti debitori o dei gruppi di clienti debitori connessi; e) le varie esposizioni verso lo stesso debitore sono assegnate alla medesima classe del debitore, a prescindere dalle eventuali differenze nella natura delle varie operazioni. Tuttavia, esposizioni distinte verso lo stesso debitore possono essere assegnate a diverse classi nei seguenti casi: i) il caso del rischio di trasferimento valutario, dove le esposizioni sono assegnate a diverse classi a seconda che siano denominate in moneta nazionale o in valuta estera; ii) il trattamento delle garanzie personali associate ad un'esposizione può tradursi in una rettifica nell'assegnazione alla classe del debitore; iii) la protezione del consumatore, il segreto bancario o altre norme legislative proibiscono lo scambio di dati sui clienti. 2.   Per le esposizioni al dettaglio, ciascuna esposizione è assegnata ad una classe o pool nel quadro del processo di concessione del credito. 3.   Per l'assegnazione a classi e a pool, gli enti documentano le situazioni in cui il giudizio umano può discostarsi dai parametri immessi o dai risultati del processo di assegnazione nonché il personale responsabile per l'approvazione degli scostamenti. Gli enti documentano tali scostamenti e prendono nota del personale responsabile. Gli enti analizzano la performance delle esposizioni per le quali vi sia stato uno scostamento nelle assegnazioni. Tale analisi include la valutazione della performance delle esposizioni il cui rating evidenzia uno scostamento riconducibile ad una determinata persona, dando conto di tutto il personale responsabile.
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